Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17259 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 09/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4304/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.P.;

– intimata –

nonchè da:

O.P., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO

76, presso lo studio dell’avvocato CARLO MACCALLINI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 184/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato MACCALLINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 184/3/2009 dep. il 22.12.2009, che su impugnazione di avviso di accertamento notificato il 7 dicembre 2007 e ritirato il 13 febbraio 2008 per Irpef anno 2002 – per omessadichiarazione delle somme percepite a titolo di assegno di divorzio assimilati a redditi da lavoro dipendente (ex art. 47, lett. i) T.U.I.R.) – in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello di O.P..

In data 5 marzo 2008 la contribuente aveva presentato richiesta di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 2), che veniva rifiutata dall’Ufficio in quanto tardiva, essendosi la notifica dell’accertamento perfezionata per compiuta giacenza il 7 dicembre 2007, come attestato sull’avviso di ricevimento, e non già alla data di ritiro del piego da parte della contribuente (13.2.2008). La stessa presentava in data 4.4.2008 ricorso, dichiarato inammissibile dalla C.T.P. per tardività.

La C.T.R. ha riformato la sentenza di prime cure (sulla base della L. n. 890 del 1982, art. 8, come modificato dalla L. n. 146 del 1998 e dalla L. n. 80 del 2005, che disciplina la notifica dell’avviso di accertamento), sul rilievo che mancava nell’avviso di ricevimento l’indicazione dell’affissione o della immissione in cassetta, così da non consentire la formazione della presunzione di tempestiva conoscibilità dell’avviso di accertamento da parte della contribuente. Ha poi statuito che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modifiche di cui alla L. n. 248 del 2006, disponendo che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita alla data di spedizione, determina la decorrenza dei termini, che hanno inizio dalla notificazione, dalla data in cui l’atto è ricevuto (e non solo conoscibile): da ciò la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

O.P. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Produce successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla resistente, risultando che l’atto è stato consegnato per la spedizione in data 7 febbraio 2011, in tempo utile rispetto alla data – 22/12/2009 – di deposito della sentenza, in considerazione del fatto che l’ultimo giorno, 6 febbraio, era festivo.

2. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), non avendo la contribuente mai eccepito alcun vizio di notifica ed avendo espressamente ammesso di avere ritirato l’atto solo il 13 febbraio 2008.

Il motivo è inammissibile, per mancanza dei necessari riferimenti agli atti di causa – essendosi l’Agenzia limitata a riportare il passo del ricorso in cui la contribuente individua la decorrenza dei termini per ricorrere a far data dal 13.2.2008. Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l’Agenzia ricorrente, che censuri nel giudizio di legittimità la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avrebbe dovuto specificare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex multis Cass. n. 9888 del 13/05/2016).

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la C.T.R. (pur in mancanza di contestazione da parte della contribuente, che anzi ha dichiarato di avere ricevuto l’atto impositivo, contestandolo nel merito), qualificato la notifica viziata da nullità, mentre avrebbe dovuto ritenerla sanata “in conseguenza dell’intervenuto inoltro del ricorso al giudice competente”.

4. Questo motivo è fondato.

L’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l’estensione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato; con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (v. S.U. n. 19854 del 5/10/2004; conf. Cass. n. 22197 del 24/11/2004; Cass. n. 12153 del 9/6/2005; Cass. n. 24962 del 25/11/2005; Cass. n. 23469 del 31/10/2006; Cass. n. 6347 del 10/3/2008). Ciò in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, essendo sanata dalla sua impugnazione (Cass. n. 654 del 2014; da ultimo Cass. n. 6678 del 2017).

5. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21), per non avere la C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini perentori di impugnazione. La C.T.R. si è peraltro limitata a censurare la notifica dell’accertamento senza entrare nel merito dell’imposizione dei redditi di cui agli assegni di divorzio, legittimamente considerati redditi assimilati a lavoro dipendente e sottoposti al relativo regime fiscale.

6. Il motivo è assorbito, a seguito dell’accoglimento del secondo.

7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la O. deduce la non debenza dell’imposta accertata per mancanza di un reddito imponibile (ex art. 50, lett. i) T.U.I.R.), avendo l’Ufficio invocato una diversa norma (art. 47, lett. i) T.U.I.R.) non pertinente e ormai preclusa. La C.T.R. avrebbe dovuto accogliere il ricorso nel merito e dichiarare inammissibile o comunque rigettare l’appello dell’agenzia.

8. Il ricorso incidentale è inammissibile, riguardando questioni di merito che non hanno formato oggetto di decisione da parte della C.T.R., che ha accolto l’appello della contribuente esclusivamente sulla dichiarata “nullità dell’avviso di accertamento e di tutti gli atti consequenziali”.

9. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che procederà all’esame del merito della controversia e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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