Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17258 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 23/08/2016), n.17258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13894-2015 proposto da:

L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO ARCUAI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MORTELLITI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/03/2015 R.G.N. 943/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MORTELLITI FRANCESCO;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega Avvocato PROIA GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 marzo 2015, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunziando in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria e rigettava la domanda proposta da L.A. nei confronti di Rete Ferroviaria S.p.A., alle cui dipendenze il primo prestava la propria attività lavorativa quale operatore specializzato della manutenzione, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli in relazione alla mancanza disciplinare data dall’assenza ingiustificata in una serie di giornate comprese tra aprile e maggio 2012.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto irrilevanti ai fini della giustificazione del comportamento inadempiente tanto l’avviso verbale fatto al collega incaricato di ricevere simili comunicazioni quanto la certificazione di condizioni di salute tali da indurgli disinteresse per le proprie personali vicende e le loro conseguenze, al punto da ritenere superfluo il procedere al loro accertamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 nonchè degli art. 58 lett. H, art. 54, lett. C, art. 26, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, art. 55, lett. A del CCNL per le Attività ferroviarie 2003/2006 e degli artt. 2118, 2119 e 1362 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, il ricorrente lamenta l’erroneità, alla stregua dell’invocata disciplina legale e collettiva, della valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla sussumibilità della condotta addebitata al ricorrente stesso nella fattispecie astratta, contemplata nel codice disciplinare di cui al CCNL applicabile all’art. 58, lett. H e sanzionata con la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, relativa all’omessa giustificazione della mancata prestazione lavorativa in assenza di situazioni determinanti l’impossibilità della medesima/ contemplando lo stesso CCNL la diversa ipotesi, della cui ricorrenza la Corte territoriale ha omesso qualsiasi accertamento, sanzionata con semplici misure conservative, relativa all’omessa certificazione di assenze determinate dall’insorgere di uno stato di malattia comunque impeditivo dello svolgimento della prestazione.

E secondo motivo, rubricato con riferimento ad identici vizi di violazione di legge e di motivazione, è volto a censurare la decisione della Corte territoriale circa la mancata ammissione della richiesta prova testimoniale intesa ad attestare l’avvenuta tempestiva comunicazione orale dell’assenza al collega a ciò incaricato dalla Società datrice, erroneamente ritenuta irrilevante e della CTU volta alla verifica del precario stato psicofisico denunciato dal ricorrente con il supporto di una perizia medico-legale di parte, per essere la valutazione di irrilevanza parimenti espressa a riguardo inficiata dal fraintendimento logico delle conclusioni della perizia predetta.

Il primo motivo deve ritenersi infondato avendo la Corte territoriale correttamente respinto il tentativo del ricorrente di derubricare la condotta inadempiente addebitatagli dalla Società datrice e da questa sanzionata con il licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 58, lett. H del CCNL di categoria quale assenza ingiustificata dal servizio protrattasi per oltre sei giorni, riconducendola alla diversa fattispecie della violazione degli obblighi relativi alla comunicazione e documentazione dell’assenza per malattia prevista dall’art. 54, lett. C del medesimo CCNL ed ivi sanzionata, in caso di condotte non gravi ed in assenza di recidiva, con la sola multa ovvero negli altri casi con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno a quattro giorni, ai sensi del successivo art. 55, lett. A. Contrariamente a quanto qui sostenuto dal ricorrente, è appunto l’indicazione nel codice disciplinare recato dal contratto collettivo di distinte fattispecie qualificate dalla ricorrenza o meno di una causale dell’assenza dal servizio comunque ingiustificata, data dal riferimento allo stato di malattia, a presuppone la necessità dell’originario riscontro di tale causale con esclusione della possibilità di addurne e comprovarne la ricorrenza una volta che il provvedimento disciplinare sia stato emesso con riferimento alla fattispecie per così dire indifferenziata, al fine di immutarne il titolo, il che è esattamente quanto è avvenuto nel caso di specie.

E’ pur vero che il ricorrente tanto contesta, facendone oggetto del secondo motivo di impugnazione e imputando alla Corte territoriale di aver errato nel non ammettere i mezzi istruttori richiesti in ragione dell’omesso esame di fatti idonei a comprovare l’intervenuta comunicazione orale dell’assenza o comunque l’impedimento fisico ad ottemperare tempestivamente a tale obbligo, ma il motivo, al di là della sua pur predicabile inammissibilità, essendo nella motivazione resa dalla Corte puntualmente contemplati i fatti che qui si dicono omessi, risulta infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato in ordine all’irrilevanza dell’eventuale avviso fatto dal ricorrente al collega pur informalmente abilitato a raccoglierli ed, altresì, alla scarsa incidenza, tenuto conto del contegno complessivo dal ricorrente assunto nella vicenda, della patologia sofferta sulla responsabilità per l’inadempimento addebitato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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