Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17258 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni n. 110, presso l’avv. MACHETTA Marco, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 110/02/07, depositata il 12 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Marco Machetta per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale ha dichiarato di non avere

nulla da osservare in merito alla relazione di cui all’art. 380 bis

c.p.c..

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 110/02/07, depositata il 12 settembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del L. per IRPEF ed ILOR relativa al 1995 con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 29 e 30 e si conclude con il quesito di diritto dica l’Ecc.ma Corte adita se i redditi agrari debbano essere tassati in base alla rendita catastale, appare inammissibile per la assoluta genericità del riportato quesito, privo di qualunque riferimento alla fattispecie, ed il quale, peraltro, pone una questione che non risulta trattata (almeno nei termini anzidetti) nella sentenza impugnata e deve, quindi, ritenersi nuova.

Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, e si conclude con il quesito dica l’Ecc.ma Corte se sia legittimo l’accertamento sintetico limitato dall’ufficio tributario ad un solo anno d’imposta, appare inammissibile perchè, pur prescindendo dalla genericità del quesito stesso, solleva una questione non trattata in sentenza e, pertanto, nuova.

Infine, il terzo motivo, con il quale si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto decisivo della controversia, appare anch’esso inammissibile perchè privo dei requisiti – momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso e le ragioni della insufficienza della motivazione – prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto complessivamente inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo, anche in considerazione delle argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, che il primo motivo di ricorso è, comunque, infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo (Cass. nn, 6952 del 2006, 9505 del 2009);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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