Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17258 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36173-2018 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA

ROMANO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2242/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino ivoriano, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 21.6.2016 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello S.I. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2242/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.I. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto il suo racconto personale non idoneo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha infatti ritenuto che “… la domanda dell’appellante, oltre che inammissibile per la sua genericità, è anche infondata. Non emergono dal racconto del richiedente informazioni precise circa un pericolo nei suoi confronti di condanna a morte o di una forma di piena o trattamento inumano degradanti” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Nel prosieguo della motivazione, il giudice di seconde cure specifica che “… non ricorrono i presupposti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato: non risulta che egli abbia partecipato attivamente alla vita politica nè che correva il pericolo di essere arrestato per il solo fatto di essere stato ritratto insieme a Coulibaly e per aver lavorato come cuoco per il suo gruppo militare. Inoltre, i fatti riportati sono risalenti nel tempo e il ricorrente ha dichiarato che la moglie e i figli continuano a vivere senza problemi in Costa d’Avorio” (cfr. pag.7).

Nel motivo in esame il ricorrente contesta soltanto la valutazione di non idoneità della storia, affermando -peraltro in termini del tutto astratti, ovverosia senza alcun riferimento concreto alla sua posizione soggettiva- che:

1) il rischio di persecuzione va apprezzato non solo con riferimento alla persona del richiedente la protezione, ma anche a quella dei suoi familiari e prossimi congiunti;

2) la norma non richiede che la persecuzione sia stata già perpetrata, essendo sufficiente anche il mero rischio, purchè fondato, di essere assoggettato a trattamento persecutorio, per effetto dell’opinione degli agenti persecutori circa l’appartenenza politica del richiedente la protezione.

La censura difetta della necessaria specificità, poichè il S. non chiarisce per quale motivo, nel suo caso specifico, sussisterebbe un rischio di persecuzione a carico dei suoi prossimi congiunti -rischio, peraltro, espressamente escluso dalla Corte di Appello, che ha rilevato come moglie e figli del richiedente continuino a vivere senza problemi nel loro Paese di origine- nè deduce che i suoi presunti persecutori lo avessero ritenuto appartenente alla fazione armata per la quale lavorava come cuoco. Dalla sentenza impugnata, del resto, emerge soltanto che “… un amico, membro delle milizie di (OMISSIS), gli avrebbe riferito che presso il quartier generale di (OMISSIS) erano state rinvenute delle fotografie che lo ritraevano insieme a quest’ultimo e, pertanto, lo aveva avvertito del pericolo di essere arrestato”; si tratta quindi di una notizia riferita da terzi, che non dimostra che i membri della milizia di (OMISSIS) stessero effettivamente ricercando il S. ritenendolo partecipe all’opposta fazione, nè che quest’ultimo abbia dedotto, nel giudizio di merito, di esser stato percepito come facente parte di quel gruppo armato.

Inoltre, essa attinge soltanto una delle due rationes per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere al S. lo status di rifugiato. In proposito, va ribadito che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv.639158).

Da tutto quanto precede deriva l’inammissibilità della prima doglianza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 14, 17 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, perchè la Corte territoriale avrebbe negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in Costa d’Avorio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte lombarda avrebbe omesso di indicare le fonti internazionali consultate per accertare d’ufficio la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione, e quindi avrebbe scorrettamente esercitato il suo potere-dovere di svolgere indagini ufficiose.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice ambrosiano avrebbe omesso di valutare la sua domanda di protezione secondo i criteri tipizzati previsti da tale norma.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha infatti esaminato il contesto interno della Costa d’Avorio, dando atto che “La situazione di conflitto, enunciata dall’appellante nel suo racconto, sembra non toccare la Costa d’Avorio in base a quanto emerge dai siti consultati (viaggiaresicuri.it e ecoinet)… Dopo la grave crisi del 2010-2011, si registrano progressi in materia di sicurezza… In base alle ultime informazioni diramate dall’UNHCR, la Costa d’Avorio non risulta essere allo stato un Paese caratterizzato da violenza indiscriminata, anzi, dal sito di Amnesty International, la situazione della sicurezza si è mantenuta stabile e la zona da cui proviene l’appellante non è interessata da fenomeni di violenza diffusa” (cfr. pag.6 della sentenza impugnata). Le fonti consultate dal giudice di merito sono quindi indicate, ancorchè senza la specificazione della loro collocazione temporale -profilo, questo, che tuttavia le doglianze in esame non attingono- come pure le specifiche informazioni da esse tratte. Non si ravvisa, di conseguenza, nè un profilo di omesso esame di fatti decisivi o di vizio della motivazione, nè un profilo di violazione dei criteri di valutazione della domanda di protezione internazionale previsti dalla legge.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, artt. 3 e 8 della Convenzione E.D.U., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche la tutela umanitaria.

La censura è fondata. La Corte di Appello ha infatti escluso la protezione umanitaria ritenendo che “Nel caso de quo, le vicende narrate dal ricorrente, appaiono del tutto inattendibili: egli si limita, difatti, a motivare la propria fuga in base a un timore ingiustificato per un fatto risalente nel tempo non suffragato da alcuna prova” e che, a fronte della genericità del racconto, non fosse possibile per il giudice di merito “… esercitare i suoi poteri di ufficio che devono integrare e non sostituire l’onere probatorio, sia pure affievolito, che grava sul ricorrente” (cfr. pag.9 della sentenza). La Corte territoriale, pertanto, non ha condotto alcun apprezzamento comparativo tra la condizione di vita del richiedente in Italia e quella che egli si troverebbe a subire in caso di rientro in patria, omettendo di considerare che ai fini della valutazione di sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari “E’ necessaria… una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pag.10).

L’inverosimiglianza della storia narrata dal richiedente, o la mancanza di riscontri a sostegno della sua credibilità, non possono costituire il motivo esclusivo del rigetto dell’istanza di protezione umanitaria, dovendo comunque il giudice di merito, se richiesto, procedere alla valutazione in concreto dell’esistenza, o inesistenza, di profili di vulnerabilità individuale, sotto il duplice profilo, oggettivo (legato alla situazione del Paese di origine del richiedente) e soggettivo (legato alla sua peculiare condizione personale). Valutazione, questa, che va condotta tenendo conto delle condizioni di vita del richiedente, in Italia e nel Paese di origine, e verificando se, in caso di rimpatrio, si produrrebbe una lesione dei diritti umani inalienabili della persona tale da comprometterne il diritto ad una esistenza dignitosa.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, vanno rigettati il secondo, terzo e quarto, mentre va accolto il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, terzo e quarto motivo ed accoglie il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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