Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17257 del 23/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 23/08/2016), n.17257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14134-2015 proposto da:

UNCI UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE, C.F. (OMISSIS), in

persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo

studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2735/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2015 R.G.N. 65/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato PACE ALESSANDRO per delega Avvocato CRAPOLICCHIO

SILVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza 25 marzo 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, aveva annullato il recesso intimato il 30 novembre 2012 dalla predetta a P.F. e ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, come novellato dalla L. n. 92 del 2012;

– che in via preliminare, la Corte territoriale escludeva la necessità di un progetto per il rapporto di lavoro dall’11 settembre 2007 al 30 settembre 2008 (più volte prorogato fino al 31 dicembre 2012 e per il quale l’U.N.C.I. aveva intimato il recesso poi annullato), in quanto esattamente qualificato dal Tribunale come di collaborazione coordinata continuativa, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, ma inerente attività professionalmente svolta da P. (dottore agronomo iscritto all’albo) in regime ordinistico;

– che in merito alla dedotta invalidità dei due precedenti contratti tra le parti, effettivamente a progetto, dal 9 gennaio al 9 settembre 2006 e dall’11 settembre 2006 al 9 settembre 2007, assorbita dalla pronuncia di annullamento del Tribunale suindicata ma riproposta dal lavoratore ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la Corte capitolina, premessane l’inapplicabilità della decadenza della L. n. 604 del 1966, art. 6 novellato, in quanto di stretta interpretazione (non estensibile a cessazione per scadenza del termine e non per licenziamento), riteneva l’invalidità del primo in assenza di un progetto effettivo (non ravvisabile in quello genericamente intitolato “Promozione e Formazione Cooperativa”, comprensivo di un’ampia e indifferenziata gamma di interventi coincidenti con le finalità istituzionali della datrice) e la sua automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24, applicabile anche al rapporto ad essa anteriore per la natura interpretativa della norma, al di là della previsione dell’art. 1, comma 24 L. cit., da ritenere non limitativa della sua naturale retroattività: con la conseguenza della reintegrazione del lavoratore, per applicabilità a U.N.C.I., associazione formalmente senza scopo di lucro ma di cui ravvisata la qualità imprenditoriale (in particolare, per iscrizione al registro delle imprese e titolarità di partita Iva), della tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 novellato, comma 4 e 7, per manifesta insussistenza del fatto giustificativo del recesso, neppure allegato;

– che con atto notificato il 25 maggio 2015, U.N.C.I. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva P.F. con controricorso;

– che prima dell’odierna udienza di discussione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, personalmente sottoscritto e accettato dal controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.

PQM

La Corte

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA