Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17257 del 18/08/2020
Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36160-2018 proposto da:
M.M.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELL’UNIVERSITA’ n. 11, presso lo studio dell’avvocato
EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA
BALLERINI;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2218/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino egiziano, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Il Tribunale di Milano rigettava con ordinanza il ricorso. Interponeva appello M.M.B.E. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2218/2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M.B.E. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso va osservato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 maggio 2018 mentre il ricorso in Cassazione risulta notificato il 10 dicembre 2018 mediante posta elettronica certificata. Poichè al presente giudizio si applica, ratione temporis, la disposizione di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo modificato per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 17, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del provvedimento impugnato. Poichè detto termine, tenuto conto della sospensione feriale, è scaduto il 7 dicembre 2018, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020