Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17257 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9366/2014 R.G. proposto da:

B.G.B. rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di

Prima, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi, 72,

presso lo studio dell’avv. Paolo De Angelis per procura speciale in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 17/01/13, depositata il 7.2.2013.

Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 9.2.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate notificava a B.G.B., titolare della omonima ditta esercente l’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, un avviso di accertamento, emesso per l’anno di imposta 2003, con il quale, all’esito di accertamento analitico-induttivo, venivano recuperati a tassazione ricavi evasi per Euro 55.780,00. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trapani, che lo accoglieva.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ufficio e la Commissione regionale della Sicilia, con sentenza n. 17/01/2013, depositata il 7.2.2013 lo accoglieva sul presupposto della legittimità dell’accertamento svolto che aveva verificato la congruità e la correttezza dei dati dichiarati sulla base delle fatture emesse.

Avverso la sentenza B.G.B. propone ricorso per la cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione.

Lamenta che la CTR aveva omesso di motivare o motivato solo apparentemente senza che emergessero le ragioni che avevano condotto il giudice all’accoglimento dell’appello.

La censura è inammissibile.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Le censure motivazionali non conferiscono, dunque, al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742 del 2015).

Nella specie la sentenza impugnata, che ha motivato compiutamente, come più diffusamente riferito nell’esame del secondo motivo, si sottrae alla censura.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett d), dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.; censura la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato la sussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La censura non è fondata.

Con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (Cass. n. 28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n. 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).

Nella specie la CTR ha chiarito che l’ufficio non aveva eseguito un accertamento induttivo ma un accertamento analitico, con rettifica delle singole poste dichiarate a seguito del riscontro della falsità ed inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, emersa dal controllo delle fatture e della documentazione contabile.

La CTR ha evidenziato che nell’accertamento si era proceduto all’esame di tutte le fatture e ricevute emesse dalla ditta, al fine di verificare la correttezza e la congruità dei dati dichiarati, prendendo in considerazione tre punti: la manodopera impiegata, la vendita dei filtri, la vendita di olio lubrificante.

In particolare era emerso che nella ditta lavoravano a tempo pieno n. 3 operai per un totale di 5760 ore e che il B. aveva dichiarato un costo di manodopera applicato variabile da 12 a 15 Euro per ogni ora lavorativa, oltre IVA.

La CTR ha ritenuto, dunque, che il costo della manodopera, come dichiarato dal contribuente e la antieconomicità della gestione rispetto alla dichiarazione che ne derivava erano elementi ricostruttivi del reddito, perchè indicatori di ricavi che non risultavano contabilizzati.

Non può, pertanto, correttamente parlarsi di violazione del divieto di doppia presunzione, che attiene “alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato”, come nella specie, in cui il giudizio di antieconomicità è stato tratto sulla base di dati di fatto (contabili e di di bilancio) (cfr. Cass. n. 1023 del 18/01/2008; Cass. n. 10157 del 28/04/2010; Cass. n. 245 del 09/01/2014).

Nulla esclude, inoltre, che, in sede di accertamento analitico-induttivo, l’amministrazione si possa basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. 27 luglio 2011, n. 16430Cass. n. 15323 del 2015).

Quel che rileva è il peso da attribuire agli elementi prescelti e la loro idoneità ad assurgere al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidi in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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