Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17257 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 868/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/07/2006 R.G.N. 870/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26-3/10-4-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 4-10-2002, per il periodo 5-10-2002/31-12-2002, tra la società Poste Italiane e L.A., e condannava la società alla riammissione in servizio della L. e al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 31-10-2003.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La L. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in ordine alla decorrenza delle retribuzioni maturate, da individuarsi nella data del 20-6-2003 (di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione).

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 20-7- 2006, rigettava entrambi gli appelli e condannava la società alla rifusione della metà delle spese, compensando la restante metà.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con undici motivi.

La L. è rimasta intimata.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla cessazione della materia del contendere, “seppure con esclusivo riguardo alla domanda di riammissione sul posto di lavoro”, scaturente dalla circostanza che la L. con lettera del 10-7-2004 aveva “rassegnato le dimissioni dal servizio ripristinato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., sotto diverso profilo, deduce che tale circostanza era idonea a determinare la carenza di interesse alla domanda di riammissione nel posto di lavoro.

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., censura la sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la prolungata inerzia della lavoratrice (dalla scadenza del contratto del 31-12-2002 alla notifica del ricorso introduttivo del 31-10-2003) e sostiene, in sostanza, che da tale inerzia scaturirebbe la presunzione di estinzione del rapporto, con onere sul lavoratore, che agisce per l’accertamento della nullità del termine, di provare le circostanze atte a contrastare la predetta presunzione.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione sul punto.

Con il quinto motivo, la società, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4, art. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la mancanza nel contratto de quo della specificazione delle ragioni giustificatrici della apposizione del termine, laddove la individuazione di tali concrete ragioni giustificative nella specie era possibile “per relationem” attraverso le espressioni contenute nel contratto stesso e l’attento esame degli accordi sindacali richiamati, tutti già prodotti fin dal primo grado, ed allegati al ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza dello stesso (in base ai quali tra l’altro era stato convenuto che “nel contesto del processo di ristrutturazione in atto e del conseguente processo di mobilità del personale”, “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità…, ancorchè nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”).

D’altro canto, al riguardo, la società rileva che “la specificità della clausola appositiva del termine deve essere apprezzata anche con riguardo alle dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a tempo determinato, con l’ovvia conseguenza che, laddove tali esigenze siano sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo, la relativa formulazione non potrà che essere calibrata in rapporto a tali processi nazionali”.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia anche vizio di motivazione sul punto, non essendo chiaro “in forza di quale processo logico la Corte del gravame sia addivenuta al convincimento esternato nella sentenza”.

Con il settimo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 414 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., art. 244 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 253 c.p.c., e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in sostanza censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che la società non ha “adempiuto all’onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche ragioni giustificatoci del termine”, laddove tale sussistenza non era stata contestata, così esaminando profili di nullità del termine non dedotti e ritenendo, peraltro, necessaria al riguardo la prova a carico del datore di lavoro, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 ed in presenza della espressa previsione, nel medesimo articolo, di un onere probatorio a carico del datore di lavoro limitatamente alle esigenze legittimanti la eventuale proroga del contratto.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia anche vizio di motivazione sul punto, tra l’altro avendo la Corte territoriale omesso di spiegare per quali ragioni le prove testimoniali, articolate sin dal primo grado e puntualmente reiterate in appello, non erano meritevoli di accoglimento.

Con il nono motivo la ricorrente, in sostanza deduce che la applicazione della sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nell’ipotesi di violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, costituirebbe violazione dell’art. 5 del D.Lgs. cit., in quanto tale conversione è espressamente prevista unicamente nelle diverse ipotesi di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, nonchè violazione degli artt. 1362 e 1419 c.c., dovendosi estendere la nullità della clausola appositiva del termine all’intero contratto.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività, in quanto la sentenza impugnata, pur affermando che il diritto alla retribuzione può sorgere solo con la messa in mora, non ha verificato se vi fosse effettiva costituzione in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore. La società deduce, inoltre, che si sarebbero dovuti detrarre “i ricavi percepiti o percepibili facendo uso dell’ordinaria diligenza… dal lavoratore (su quale grava conseguentemente l’onere di provare di aver posto in essere ogni attività utile ad eliminare o limitare il danno)…”.

Con l’undicesimo motivo la società lamenta contraddittoria motivazione in ordine alla pretesa avvenuta messa in mora della società, non contenendo il ricorso di primo grado alcuna offerta della prestazione.

Osserva il Collegio che, esaminando in primo luogo il quinto e il sesto motivo, riguardanti la pretesa specificità delle ragioni giustificatrici del termine indicate nel contratto (investendo tutti gli altri motivi questioni consequenziali o comunque logicamente successive, rispetto all’accertamento della sussistenza o meno di tale specificità) le censure della società ricorrente risultano fondate.

Premesso che il contratto de quo è stato stipulato per il periodo 5- 10-2002/31-12-2002 “ai sensi della vigente normativa per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi dì mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono, al riguardo, il riposizionamento degli organici della Società”, come è stato enunciato da Cass. 1-2-2010 n. 2279 e va qui ribadito, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/2007 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.

Orbene la sentenza impugnata, in contrasto con tali principi e con motivazione insufficiente, limitandosi a rilevare semplicemente il carattere “generico” e “inconcludente” delle causali indicate, in realtà ha omesso di esaminare in concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto de quo, attraverso i richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al D.Lgs. cit., art. 1, comma 2.

Vanno così accolti il quinto e il sesto motivo, restando assorbiti tutti gli altri (che investo questioni consequenziali o comunque logicamente successive all’accertamento della specificità delle ragioni giustificatrici del termine) e la impugnata sentenza va cassata, con la precisazione che, ove il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Reggio Calabria, valuti come sufficientemente specificata la causale del contratto de quo, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base della documentazione ritualmente acquisita al processo e della prova testimoniale dedotta (della quale la Corte di Catanzaro neppure ha valutato la specificità e la rilevanza alla luce dei principi sopra indicati).

Il giudice di rinvio statuirà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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