Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17256 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27210-2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 123,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO FRANCIOSA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3566/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 3566/37/2014, depositata il 29.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, a conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento per Irpef, Iva, Irap e addizionali regionali e comunali, relativamente all’anno 2004.

Ha riferito che la cartella era stata emessa sul presupposto della mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, di cui invece il contribuente sosteneva non aver mai ricevuto la notifica, che comunque, dalla data dichiarata dalla medesima Agenzia delle entrate, risultava tardiva.

Nel contenzioso che ne era seguito la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 370/63/2012, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la pronuncia ora impugnata, avevano rigettato il ricorso del contribuente. Il giudice regionale ha ritenuto ritualmente e tempestivamente eseguita la notificazione dell’avviso di accertamento ed ha dichiarato il difetto di legittimazione di Equitalia sud.

La società ha censurato la sentenza con due motivi:

con il primo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento;

con il secondo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla nullità dell’accertamento per carenza di motivazione.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

Equitalia sud è rimasta intimata, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato, tardivamente e senza notifica, un “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Nell’adunanza camerale del 9 febbraio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate si è limitata al deposito di un “atto di costituzione”, non notificato, per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. Va affermato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso e l’intimato, pur in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 5/12/2014, n. 25735). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26974 del 2017).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza per non aver tenuto conto della documentazione versata in atti ai fini del riscontro sulla mancata notificazione dell’atto prodromico e comunque della sua tardività.

Nella decisione impugnata il giudice d’appello ha respinto la prospettazione difensiva del contribuente evidenziando che, a fronte della omessa dichiarazione dei redditi, il termine per la notificazione dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 43, ratione temporis vigente, era di cinque anni; che la notifica pertanto poteva essere eseguita sino al 31.12.2010, ciò a cui l’Agenzia delle entrate aveva provveduto. Inoltre, considerando che l’accertamento traeva origine da fatti penalmente rilevanti, doveva tenersi conto del raddoppio dei termini. Ha ritenuto pertanto superate tutte le questioni prospettate dall’appellante in ordine alla regolarità delle notifiche. Quindi ha concluso sostenendo che “l’accertamento è stato formalizzato sulla base degli elementi che l’Agenzia ha verificato dagli estratti bancari del ricorrente, PER OMESSI REDDITI ED OMESSA DICHIARAZIONE, e pertanto l’Agenzia ha proceduto ad accertamento. L’ufficio ha notificato nei termini l’accertamento come suddetto e non oltre i termini come sostenuto dal ricorrente.”.

Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata depositata il 29 maggio 2014, ossia nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Con esso il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Sicchè con la nuova formulazione del n. 5 cit. lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne consegue anche che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 29/10/2018, n. 27415).

Ebbene, dalla lettura della pronuncia si evince che in essa è stata affrontata la questione relativa alla pretesa omissione della notifica o comunque della sua irregolarità. Deve dunque escludersi che sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio. Le ulteriori critiche mosse alla motivazione, o afferiscono all’interpretazione della disciplina sulle notificazioni, così che esulano dal concetto di “fatto” – dovendo altrimenti essere ricondotte nella denuncia dell’errore di interpretazione delle norme, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che non risulta tuttavia proposta -, oppure riguardano la prospettata mancata valutazione di documenti che si sostiene allegati ai precedenti gradi del giudizio, ma di cui, per osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, occorreva identificare a quale atto ci si riferisse, quando esso fosse stato allegato al giudizio, e soprattutto quando agli stessi ed ai fatti ad essi relazionabili si fosse fatto richiamo del processo dinanzi al giudice d’appello. Se poi mediante il motivo di ricorso il contribuente abbia inteso sollecitare un riesame degli elementi allegati al processo, si pretenderebbe un’inammissibile rivalutazione del merito della controversia, riservata ai gradi di merito, ma inibita dinanzi al giudice di legittimità.

Dunque il motivo è inammissibile.

Con il secondo motivo il contribuente denuncia sempre un vizio di motivazione in ordine alla nullità dell’accertamento per carenza di motivazione. Il motivo è doppiamente inammissibile. Lo è in riferimento al vizio denunciato, quello relativo alla motivazione, per le medesime ragioni già esposte in precedenza. Lo è perchè, acclarata la correttezza della sentenza impugnata quanto alla decisione assunta sulla ritualità e tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento, è inammissibile il motivo volto a censurare un vizio dell’atto prodromico, che non risulta essere stato mai impugnato prima della notificazione della cartella di pagamento, e dunque divenuto definitivo.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va deciso in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, per la mancata costituzione dell’agente della riscossione e l’irrituale costituzione dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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