Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17256 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 09/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16106-2010 proposto da:

SELVA FERENTINA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANA PIRRONGELLI, che 19 rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM.TRIB.REG. del Lazio

depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

21udito per il ricorrente l’Avvocato CARTA per delega verbale che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Selva Ferentina s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 72/06/09 dep. il 23 aprile 2009, che su impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 per Irpeg anno 1998, ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. L’accertamento deriva dalla rettifica della dichiarazione dei redditi, per mancata dichiarazione della plusvalenza da cessione di azienda, di cui all’atto registrato in data 23.4.1998 per il valore di Lire 1.550.000.000, a fronte della perdita di bilancio dichiarata per lo stesso anno d’imposta di Lire 49.418.000.

La C.T.P. rigettava il ricorso proposto dalla società in base alla mancata presentazione dei documenti richiesti con questionario inviato dall’Ufficio e non evaso, con ciò legittimando l’accertamento induttivo.

La C.T.R. ha rigettato l’appello della società, non avendo essa “prodotto idonea documentazione in merito alla cessione di azienda”; risultando il valore dei cespiti riportati in bilancio diversi dai valori indicati nell’atto di cessione; irrilevanti le giustificazioni della società circa le cause di forza maggiore che avrebbero impedito la produzione di documentazione a seguito di invio di questionario; corretta la sanzione irrogata per la mancata risposta al questionario.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), sulle censure di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 40 e art. 54 ss. TUIR, anche in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4 e agli artt. 3, 97, 53 Cost..

2. Premesso che non è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 un vizio di motivazione in relazione ad una violazione di legge, potendo il vizio motivazionale concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, e non anche l’interpretazione e l’applicazione di norme giuridiche (S.U. n. 28054 del 2008), il motivo è inammissibile, in quanto non concluso da idoneo momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c. – applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza – contenendo il suddetto quesito, peraltro, censure riferibili al comportamento dell’Ufficio (che ha utilizzato il bilancio dell’azienda per l’accertamento fiscale senza motivare il mancato recepimento di altri valori), piuttosto che alla sentenza impugnata.

Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), infatti, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis S.U. 11652/08; 16528/08).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 42; artt. 54 ss. TUIR, anche in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4 e agli artt. 3, 97 e 53 Cost.; violazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento, errata valutazione della plusvalenza, errato calcolo dell’imponibile, contraddittorietà nel procedimento delle risultanze contabili.

In particolare si ritiene arbitrario il comportamento dell’Ufficio che ha valutato la plusvalenza da cessione di azienda (rectius reddito di esercizio) sulla base del bilancio, mediante la mera sottrazione della perdita di esercizio dall’intero corrispettivo di cessione omettendo di valutare le altre poste in bilancio.

4. Col quarto motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 in combinato disposto oltre che della L. n. 212 del 2000, art. 10).

5. I superiori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno respinti.

A parte i profili di inammissibilità dei quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., che li concludono, gli indicati motivi sono comunque infondati, in quanto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 4, autorizza l’Amministrazione a procedere ad accertamento muovendo dalla constatazione che i fatti esposti nelle richieste rispondano a verità o che i documenti richiesti non sussistono oppure impedisce al contribuente di esibire tardivamente gli atti che è stato invitato ad esibire (cfr. Cass. 17133/2007). E’ vero che tale omissione non consente all’Amministrazione di individuare il reddito a suo totale arbitrio, essendo comunque necessaria l’indicazione delle presunzioni, anche semplici, da cui ha tratto le somme contestate al contribuente; ma nel caso di specie si è tenuto conto di quanto eccepito dai contribuenti e in particolare della perdita di bilancio, che è stata riconosciuta in deduzione.

6. Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 42; artt. 54 ss. TUIR, anche in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 e agli artt. 3, 97 e 53 Cost.); violazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento, errata valutazione della plusvalenza, errato calcolo dell’imponibile, contraddittorietà nel procedimento delle risultanze contabili. Conclude il motivo con il quesito di diritto col quale chiede che:

“dica la Corte se in mancanza di rettifiche di valori e prezzi e in costanza di già intervenuta liquidazione di imposta di registro non rettificata, l’Amministrazione doveva essere vincolata per la determinazione della plusvalenza da cessione di azienda alla precedente liquidazione sul valore in sede di imposta di registro”.

7. Anche questo motivo va respinto.

La presunzione sin qui affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore dell’avviamento al valore definito ai fini dell’imposta di registro, non è più valida alla stregua della nuova disposizione normativa di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che ponendosi espressamente quale norma d’interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2 è applicabile retroattivamente, per cui il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non costituisce più una semplice presunzione (cfr. Cass. n. 11543 del 06/06/2016; n. 12265 del 17/05/2017).

Il motivo è in ogni caso carente di autosufficienza in relazione al valore accertato ai fini dell’imposta di registro, non indicato, risultando peraltro dalla sentenza impugnata che il valore preso a base del calcolo è quello indicato nell’atto di trasferimento.

8. Col quinto motivo si deduce vizio di motivazione sulla mancanza nel questionario delle conseguenze in ordine all’omissione della risposta del contribuente, data “l’obbligatorietà di tale informazione”, così “contravvenendo al preciso obbligo normativamente imposto di avvisare puntualmente il contribuente”.

Premesso che il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, e non anche l’interpretazione e l’applicazione di norme giuridiche (S.U. n. 28054 del 2008), il motivo è inammissibile.

Va anche a questo motivo applicato il principio consolidato secondo cui è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, come quella in esame, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi (cfr. Cass. n. 30650 del 2011; S.U. 11652/08; 16528/08).

9. Col sesto motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 4), per non avere la C.T.R. tenuto conto delle circostanze addotte dal contribuente quali cause di forza maggiore, per giustificare l’omessa risposta al questionario.

Col settimo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 10), costituendo la mancata risposta al questionario mera infrazione formale che non ha arrecato pregiudizio alle azioni di controllo e non ha inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

10. Il sesto e il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

L’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa (v. Cass. n. 10489 del 14/05/2014). Non ha pregio in proposito la dedotta mancata considerazione da parte della C.T.R. delle circostanze idonee a giustificare l’omessa risposta al questionario, potendo il contribuente chiedere un rinvio per impossibilità di produrre la documentazione richiesta; in ogni caso non sono state riportate le asserite cause di impedimento, facendo la contribuente solo un generico riferimento all’omesso esame della documentazione offerta, senza precisare in che cosa consistesse tale documentazione.

Da ciò discende l’infondatezza anche della doglianza relativa alla irrogazione della sanzione per omessa risposta al questionario, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11. Peraltro la mancata collaborazione del contribuente comporta automaticamente un pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell’Ufficio (che vengono comunque rese più difficoltose) trattandosi di obblighi di informativa, espressione del principio di lealtà, il quale deve connotare, come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, l’azione dell’ufficio e del contribuente.

11. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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