Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17256 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 22267-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G.;

– intimato –

e sul ricorso 23418-2007 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 308/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 28/07/2006 R.G.N. 560/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega ALLEGRA GAETANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 101/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna respingeva la domanda proposta da M.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 4-1-2000/29-2-2000, con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni.

Il lavoratore proponeva avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per ultrapetizione, avendo il primo giudice trattato questioni non sollevate dalla parte.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 28-7- 2006, rigettava l’appello principale e riteneva inammissibile quello incidentale, compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con due motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha avanzato ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

Il lavoratore, a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale di controparte con controricorso (erroneamente iscritto con un terzo numero di R.G.).

Infine sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 334 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la novità e tardività della deduzione di illegittimità del termine per essere il contratto intervenuto successivamente alla data del 30- 4-1998, fissata dalle parti collettive come termine ultimo per la stipula dei contratti a termine per “esigenze eccezionali …” ex accordo 25-9-1997 e successivi.

In particolare il M. al riguardo in sostanza deduce che la società, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto la natura meramente “ricognitiva” degli accordi attuativi dell’accordo del 97, tesi poi condivisa dal primo giudice che, pertanto, aveva respinto la domanda.

Il ricorrente principale formula, poi, i seguenti quesiti di diritto:

“1) costituiscono domande nuove in appello, inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quelle caratterizzate da diverso petitum o diversa causa petendi rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado? 2) il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sull’intera domanda (e sulla relativa eccezione) proposta dalle parti?”.

Osserva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Orbene l’art. 366 bis c.p.c., “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339), Peraltro è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 29-10-2007 n. 22640), “ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico” (v. Cass. S.U. 28-9- 2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U. 5-2-2008 n. 2658).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come pure è stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (v. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30- 12-2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

Orbene nel caso in esame i quesiti di diritto risultano del tutto astratti e generici, privi di riferimenti al decisum della sentenza impugnata ed assolutamente inidonei a circoscrivere la decisione delle questioni specifiche sollevate con il complesso motivo.

Del pari, con riguardo alla censura di omessa motivazione, nel caso in esame, manca una chiara autonoma sintesi dei fatti in relazione ai quali la motivazione si assume carente con la indicazione delle relative ragioni.

Del resto sul punto la Corte di merito ha fornito un’adeguata motivazione (v. pag. 8/9 della stessa) del tutto ignorata nei quesiti.

Il motivo va pertanto ritenuto inammissibile, con assorbimento della questione relativa alla asserita ulteriore inammissibilità sollevata dalla società controricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e art. 1362 c.c. e segg. e degli accordi collettivi integrativi del ccnl 1994 intervenuti in data 25-9-97 e 16-1-1998, in sostanza ribadisce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, la società avrebbe dovuto fornire la prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine con riferimento alla effettiva situazione invocata e all’assunzione de qua e non semplicemente alla dichiarazione della astratta previsione contrattuale contenuta nell’atto scritto di apposizione del termine”, così correttamente dovendo interpretarsi la ipotesi collettiva, che “prevede un “prius”, rappresentato dalla fase di riorganizzazione dell’impresa, ed un “posterius” consistente nelle esigenze eccezionali che giustifichino la apposizione del termine in concreto.

Il lavoratore, poi, in tali specifici sensi, formula i relativi quesiti di diritto che, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano conferenti e idonei a circoscrivere la decisione delle questioni sollevate.

Il motivo (che, peraltro, non investe specificamente la legittimità della previsione astratta contenuta nell’accordo del 25-9-97, la quale non è più in discussione) risulta infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato, con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 8-7-2009 n. 15981), che l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità non solo di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali ma anche di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine.

Così dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e respinto il secondo, il mancato accoglimento di tale ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato avanzato dalla società.

Infine, in considerazione della relativa novità e complessità delle questioni, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis) per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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