Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17256 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17256 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 14079-2006 proposto da:
CONSORZIO M.A.R.C. MONITORAGGIO AMBIENTALE REGIONE
CAMPANIA IN LIQUIDAZIONE (P.I. 05890560633), in

,J
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA,

VIA UFENTE 12,

Data pubblicazione: 12/07/2013

presso

l’avvocato BRESMES FRANCESCO, che lo rappresenta e
2013

difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

507

contro

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

1

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controri corrente –

REGIONE CAMPANIA;
– intimata –

sul ricorso 18364-2006 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLI 29, presso l’avvocato PEZZELLA ANNA MARIA, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
SCIENTIFICA, CONSORZIO M.A.R.C. MONITORAGGIO
AMBIENTALE REGIONE CAMPANIA IN LIQUIDAZIONE;

contro

– intimati –

avverso la sentenza n.

708/2005 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il ricorso principale inammissibile, in
subordine rigetto; ricorso incidentale non luogo a

provvedere, in subordine assorbito.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Campania affidò al Consorzio Marc la realizzazione, e la successiva
gestione per un anno, di centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico,
da attuarsi grazie al finanziamento dell’attuale Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR). La convenzione, stipulata nel settembre del ’90, per la durata

di ultimazione dei lavori, stabilita in 2 anni. I lavori si protrassero però sino al
dicembre del ’95.
Il Consorzio, sostenendo che il ritardo era da imputare interamente alla Regione e
che la gestione aveva avuto inizio sin dal luglio del ’93, nonostante la mancata
ultimazione dei lavori, convenne in giudizio l’ente territoriale ed il Ministero, per
sentirli condannare, in via fra loro solidale, al pagamento delle somme per le quali
aveva iscritto riserva in contabilità, relative ai maggiori oneri sostenuti per spese
generali e di esercizio, nonché per la più lunga durata della gestione. In subordine
chiese la condanna della Regione al pagamento di oltre 5 miliardi delle vecchie lire a
titolo di ingiustificato arricchimento, per aver beneficiato di un periodo di gestione
maggiore rispetto all’anno contrattualmente previsto.
Il Tribunale respinse entrambe le domande, ritenendo fondata l’eccezione di
decadenza dall’azione contrattuale, per tardiva iscrizione delle riserve, sollevata
dalla Regione Campania all’atto della costituzione in giudizio e rilevando
l’inammissibilità della azione di indebito arricchimento rispetto a una pretesa che
trovava titolo in una convenzione stipulata fra il Consorzio e l’ente convenuto.
L’appello proposto dal soccombente contro la decisione è stato respinto, con
sentenza del 9.3.05, dalla Corte d’Appello di Napoli la quale – rilevato
preliminarmente che risultava contraddittoria la tesi del Consorzio volta, ad un
tempo, sia a sostenere che la gestione del sistema per un periodo maggiore rispetto
a quello previsto dalla convenzione costituiva un’attività extracontrattuale, sia a
giustificare la tardiva iscrizione delle riserva, non effettuata all’inizio della gestione

complessiva di 36 mesi, prevedeva la decorrenza del periodo di gestione dalla data

provvisoria perché ritenuta contrattualmente prevista – ha escluso che l’appellante
avesse inteso sollevare la questione della necessità dell’iscrizione di riserve per i
lavori non contemplati in contratto
Ciò premesso, la corte territoriale ha rilevato che l’anticipato inizio della gestione,
avvenuto mentre i lavori erano ancora in corso, non poteva essere stato inteso dal

questa prevedeva chiaramente che la predetta attività sarebbe stata svolta per un
anno a partire dalla data di ultimazione dei lavori; ha osservato, peraltro, che la tesi
dell’appellante, secondo cui l’equivoco era stato chiarito solo dopo la fine dei lavori,
allorché la Regione aveva chiesto, a titolo di adempimento della convenzione, un
ulteriore anno di gestione, era insostenibile, sia perché la gestione provvisoria,
iniziata nel luglio del ’93, aveva avuto una durata ben superiore all’anno,
oltrepassato il quale il consorzio avrebbe dovuto in ogni caso iscrivere la riserva,
iscritta invece solo nell’ottobre ’95, sia perché la richiesta di adempimento della
Regione era intervenuta solo nel maggio del ’96.
Quanto alla domanda di indebito arricchimento, la corte ha rilevato che mancava
ogni prova che la Regione avesse esplicitamente richiesto al consorzio di gestire
anticipatamente gli impianti già realizzati ed avesse riconosciuto l’utilità di tale
attività.
La sentenza è stata impugnata dal Consorzio MARC con ricorso affidato a tre motivi,
cui la Regione Campania ed il MIUR hanno resistito con separati controricorsi.
Il ricorrente ed il MIUR hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare va respinta l’eccezione, sollevata dalla Regione Campania, di
inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione.
L’atto è stato infatti consegnato all’U.G. per la notifica il 20.4.06 e perciò entro il
termine lungo di un anno (cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale) di cui
all’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, non ancora

Consorzio quale adempimento dell’obbligo assunto in convenzione, posto che

riformato dall’art. 46 comma 17 della I. n. 69/09), decorrente dal 9 marzo 2005.
2) Con il primo motivo di ricorso il Consorzio MARC lamenta vizio di motivazione
della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la tempestiva iscrizione delle
riserve. Rileva che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza od alla cessazione del

territoriale ha errato nel ritenere contraddittoria la sua tesi difensiva, in quanto,
dall’esame della corrispondenza intercorsa con la Regione si evincerebbe che era
stata quest’ultima a richiedere l’avvio anticipato della gestione, modificando di fatto
gli accordi contrattuali intercorsi, per poi sostenere, in sede di collaudo provvisorio,
eseguito nel dicembre del ’96 che si trattava di prestazione extracontrattuale che
avrebbe dovuto essere separatamente remunerata.
Il motivo risulta inammissibile sotto molteplici profili.
In primo luogo il ricorrente, mantenendo intatta l’ambiguità della propria tesi
difensiva, già rilevata dal giudice d’appello, non chiarisce perché ha ritenuto di dover
iscrivere una riserva in relazione a prestazioni che, per assenta ammissione dell’ente
committente, non rientravano fra quelle contrattualmente previste e per le quali
avrebbe dovuto percepire un distinto compenso.
Non risulta, poi, in alcun modo contestata l’affermazione della corte territoriale in
ordine all’insostenibilità dell’assunto del Consorzio – secondo cui l’equivoco sulla
data di insorgenza dell’obbligo di gestione era stato chiarito soltanto nel maggio del
’96, allorché la Regione aveva richiesto l’adempimento della prestazione — tenuto
conto della data di iscrizione della riserva (eseguita ben sette mesi prima) e
dell’effettiva durata della gestione provvisoria (protrattasi ben oltre l’anno previsto
dalla convenzione).
Il motivo, infine, difetta del requisito dell’autosufficienza in quanto non precisa se i
documenti non esaminati dalla corte del merito siano stati tempestivamente prodotti,
non indica dove essi siano esattamente rintracciabili, all’interno dei fascicoli di parte

fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore e sostiene che la corte

o d’ufficio, e non ne illustra compiutamente il contenuto, così precludendo a questa
Corte (cui non compete di compiere indagini integrative) di valutarne la decisività.
2) Con il secondo ed il terzo motivo, che sono fra loro connessi e che possono
essere congiuntamente esaminati, il ricorrente, denunciando rispettivamente vizio di
motivazione della sentenza impugnata e violazione dell’art. 2041 c.c., si duole del

in giudizio la lettera del 7.10.93, con la quale la Regione gli richiedeva l’avvio
immediato della gestione del sistema, e sostiene che, anche a non volere ritenere
determinante detta richiesta, il riconoscimento quantomeno implicito dell’utilità della
prestazione si ricaverebbe sia dal contenuto della corrispondenza scambiata con la
committente, sia dal convincimento in tal senso espresso, nel verbale di collaudo
provvisorio (successivamente approvato con delibera di Giunta del 7.2.97), dai
soggetti delegati a rappresentare l’ente territoriale nell’apposita commissione.
L.44:1

motivi, .nei-etwali si imputa alla corte territoriale unicamente l’omessa valutazione di
risultanze istruttorie decisive, ma nei quali non è chiarito se, e nel corso di quale
segmento temporale del processo, siano stati prodotti i documenti che proverebbero
il riconoscimento, esplicito od implicito, dell’utilità della prestazione da parte della
Regione e che si limitano a richiamare il contenuto di detti documenti in via del tutto
generica, vanno dichiarati inammissibili al pari di quello che li precede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di
legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Roma, 26 marzo 2013.

rigetto della domanda di indebito arricchimento. Deduce in proposito di aver prodotto

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