Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17255 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso gli

avv.ti FURITANO Marcello e Cecilia, che lo rappresentano e difendono

unitamente all’avv. Marco Zanasi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 51/15/07, depositata il 26 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di San Felice sul Panaro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 51/15/07, depositata il 26 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata l’illegittimità, per intervenuta decadenza dal potere di accertamento del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 71, dell’avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani notificato nel 2005 a B.M. per l’anno 2004: il giudice a quo ha, infatti, ritenuto che fosse decorso il termine triennale di cui alla citata norma, avendo il contribuente presentato la denuncia originaria nel 1988.

Il B. non si è costituito.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando la violazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, si pone il quesito di diritto se, in relazione all’annualità TARSU 2004, qualora le condizioni di tassabilità dell’immobile del contribuente siano variate rispetto ad una precedente dichiarazione originaria e questi non abbia presentato la denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 2, nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia tempestivo ed esente da decadenza l’avviso di accertamento dell’Ente impositore notificato entro il terzo anno successivo a quello nel quale la variazione doveva essere denunciata e non entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione originaria, appare manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare il principio in virtù del quale, premesso che non si deve confondere fra il potere di accertamento del Comune – potere non soggetto a decadenza, essendo dovuta la tassa in questione per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte e per unità di superficie imponibile, finchè dura e nella misura in cui si attua l’occupazione o la detenzione – e il potere, limitato nel tempo (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denunzia infedele o incompleta), di chiedere il pagamento della tassa dovuta mediante emissione e notifica dell’avviso di accertamento, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, l’obbligo di formulare una denunzia corretta e completa ovvero di denunziare l’intervenuta variazione sì rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del citato decreto, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. n. 21337 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il primo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato (e confermato da Cass. n. 18122 del 2009), va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo (con cui è invocato un giudicato esterno relativo a diversa annualità d’imposta), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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