Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17255 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36044/2018 proposto da:

A.T.J., alias M.J., rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA BARBERIO, e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2123/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

vista la requisitoria del P.G., in persona del Sostituto Dott.ssa

FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino bengalese, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 4.4.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello A.T.J. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2123/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.T.J., alias M.J., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato la protezione sussidiaria senza apprezzare la situazione interna del Bangladesh alla luce di informazioni aggiornate e precise.

La censura è fondata. La Corte di Appello ha escluso la sussistenza, in Bangladesh, di un contesto di violenza diffusa e generalizzata facendo genericamente riferimento alle “fonti maggiormente accreditate” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) senza tuttavia indicare nè di quali fonti si tratti, nè quali informazioni specifiche siano state ricavate da esse. In proposito, va ribadito il principio per cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174).

Nel caso specifico, quindi, la Corte di Appello avrebbe dovuto indicare sia le fonti internazionali consultate, sia le specifiche informazioni da esse ricavate, per apprezzare il contesto interno del Paese di origine del richiedente.

L’accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, va accolto il primo motivo e va dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA