Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17254 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 23/08/2016), n.17254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21982-2013 proposto da:

RUSSOTTFINANCE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

VASI, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO CAPOLUONGO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

CORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

PAGNOZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1978/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2013, R.G. N. 8502/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato UMBERTO CAPOLUONGO;

udito l’Avvocato STEFANO DORI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 2.8.13 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da RUSSOTTFINANCE S.p.A. contro la sentenza del Tribunale capitolino che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 16.11.09 a R.F. e ne aveva ordinato la reintegra L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, con le relative conseguenze economiche e previdenziali.

La contestazione disciplinare aveva ad oggetto un accordo collusivo che sarebbe intercorso tra R.F. (responsabile del reparto Group & Conference della società) ed altro suo collega di lavoro ( M.K.H., assistente del reparto Food & Beverage) per affidare, all’insaputa dell’amministratore della suddetta società, la fornitura delle composizioni floreali e del tovagliato per gli eventi e i congressi del (OMISSIS) alla (OMISSIS), di cui era titolare la moglie dello stesso M..

Per la cassazione della sentenza ricorre RUSSOTTFINANCE S.p.A. affidandosi a tre motivi.

R.F. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 7 e art. 188 c.p.c. e dell’art. 2119 cc., per avere la sentenza impugnata affermato, in base ad un’erronea lettura delle risultanze processuali, che non vi sarebbe stata prova, neppure meramente presuntiva, della contestata collusione e del conflitto tra interessi personali e aziendali nell’affidare la fornitura de qua ad una società (la (OMISSIS)) appena costituita, priva di mezzi ed esperienza tecnica e operante soltanto in favore della società ricorrente (non avendo altri committenti): si obietta in ricorso che era, invece, provato in via documentale che R.F. aveva mentito allorquando aveva dichiarato di aver visionato un fornitore per la biancheria specializzato nella fornitura alberghiera, mentre i giudici di merito avevano inteso tale ammissione del lavoratore come un riferimento al mero listino prezzi e non alla visura camerale della EHS; del pari era ravvisabile prova dell’accordo collusivo, quanto meno a livello presuntivo, nei rapporti personali, lavorativi e di amicizia – fra M.K.H. e R.F. (un fratello del primo lavorava come domestico del secondo), anche perchè la EHS non si sarebbe costituita se non si fosse previamente accordata con l’odierno controricorrente al fine di ottenere commesse tramite lui, commesse tutte affidate mediante irregolarità ascrivibili allo stesso R.; anche l’esito della prova testimoniale (v. testi B., Ro. e S.) militava – prosegue il ricorso – in senso sfavorevole al lavoratore licenziato, essendo emerso che egli aveva disposto due volte il pagamento della stessa fattura in favore della EHS e che la stessa mancata informazione all’amministratore era sintomatica della contestata collusione fra i due dipendenti; inoltre, il R. si era interessato affinchè anche altri reparti si servissero dei servizi della EHS, nonostante che essa – in realtà – non si fosse rivelata più conveniente; insomma – si conclude il motivo – la prova indiziaria era stata letta in maniera atomistica e parcellizzata anzichè globale.

Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e art. 188 c.p.c., artt. 2104 e 2119 c.c. perchè, ove pure in ipotesi non fosse emersa la prova dell’accordo collusivo de quo, ad ogni modo risultava il fatto, in sè grave, che il R. aveva dichiarato il falso – e violato il dovere di diligenza nel riferire di aver visionato la EHS, mentre in realtà aveva acriticamente recepito la segnalazione del M. senza effettuare i dovuti controlli, non aveva seguito la prassi della pluralità di offerte e aveva tenuto nascosta all’amministratore l’intera operazione.

Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, art. 188 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 5, artt. 1223 e 1227 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha accolto l’eccezione e le istanze di prova sull’aliunde perceptum nonostante che in appello la società avesse allegato un fatto preciso e cioè che dopo il proprio licenziamento il R. era andato a lavorare presso l'(OMISSIS) dell’aeroporto di (OMISSIS) e, poi, come responsabile vendite presso il Centro Commerciale (OMISSIS).

2- I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi vanno disattesi.

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 convertito in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 in poi e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Invece, il ricorso in oggetto non risponde ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U. e lamenta vizi di motivazione che non sarebbe stati denunciabili neppure alla luce del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttoria (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità.

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

Il ricorso in oggetto non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo ed esclusivo del giudice del merito.

Nè un ricorso per tassazione può enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone pur sempre un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

In ordine, poi, all’aver “visionato” la EHS, la Corte territoriale spiega che l’odierno controricorrente ha solo riferito di averne “visionato” il listino prezzi segnalando alla teste S. l’opportunità di valutare l’effettiva convenienza della nuova compagnia ed eventuali vincoli contrattuali con altra società, sicchè non emergerebbe neppure il mendacio di cui si parla nel secondo motivo di ricorso.

Sempre la sentenza impugnata ha segnalato – con lettura in punto di fatto non censurabile da questa S.C. – che i teste S. (responsabile dell’Economato) e Pe. hanno smentito il teste B., sicchè la Corte territoriale ha escluso la prova, anche solo indiziaria, dell’accordo collusivo contestato.

Infine, quanto alla censura secondo cui la gravata pronuncia non avrebbe esaminato globalmente il compendio presuntivo di cui parla la società ricorrente in base agli assenti rapporti personali fra il R. e il M. (che in realtà la sentenza non considera provati), è appena il caso di notare, a monte, che tale compendio risulta solo nella sintesi operata dalla ricorrente, la cui esattezza richiederebbe pur sempre una rilettura dell’intero materiale istruttorio.

3- Nè merita accoglimento il terzo motivo, ostandovi il divieto di nova sancito dall’art. 437 c.p.c..

E’ pur vero che esso non osta alle eccezioni in senso lato (come quella di aliunde perceptum), ma pure le eccezioni in senso lato devono basarsi su fatti già ritualmente allegati (magari anche soltanto in maniera silente: cfr. Cass n 10871/14; Cass. n. 9068/14) e dimostrati, non già su fatti allegati ex novo e in attesa di essere provati.

E in primo grado parte ricorrente ammette di essersi limitata a sollevare l’eccezione senza specificare dove e quando l’odierno controricorrente avrebbe lavorato dopo il licenziamento per cui è causa, sicchè correttamente ne è stata respinta l’istanza di prova avente carattere meramente esplorativo.

Diversamente, in appello le nuove allegazioni in fatto, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di secondo grado da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass. n. 4854/14; Cass. n. 12363/07; Cass. n. 1745/2000).

Inoltre, nuove contestazioni altererebbero la parità delle parti esponendo l’altra parte, a fronte dell’avversa tardiva contestazione effettuata solo in appello, all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato ormai confidando nella mancata contestazione ad opera dell’avversario.

Dunque, è la logica stessa che presiede al principio di non contestazione e al giudizio d’appello ad escludere che, spirato il termine di cui all’art. 416 c.p.c., possano introdursi nuove allegazioni o contestazioni in punto di fatto, a prescindere dal momento in cui la parte interessata ne sia venuta a conoscenza. E’ consentita solo l’allegazione – ma non è questo il caso – di fatti sopravvenuti.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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