Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17253 del 23/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 23/08/2016), n.17253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12040/2015 proposto da:

ECOLOGIA OGGI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BEVILACQUA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

NATOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO PAGLIARO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/03/2015 r.g.n. 1083/2014;

udita la relazione balla causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato RALATA MAURO per delega verbale Avvocato PAGLIARO

CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 6 marzo 2015 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado emessa all’esito del procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, ha annullato il licenziamento intimato per giusta causa a P.F. in data 3 agosto 2012 e condannato la Ecologia Oggi Spa a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a pagare una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale dal recesso all’effettiva reintegrazione, oltre contributi, accessori e spese.

Innanzitutto la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha considerato che il lavoratore non fosse incorso nella decadenza giudiziale prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere depositato il ricorso giurisdizionale oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della richiesta di conciliazione da parte della società; ha ritenuto, infatti, che la questione dell’irrilevanza della richiesta del tentativo di conciliazione difforme dal modello legale era deducibile nella fase di opposizione del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, e che detta richiesta, in quanto inviata “a mezzo fax ossia con una modalità diversa da quelle espressamente previste dall’art. 410 c.p.c., comma 5, (consegna o spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno)”, non potesse ritenersi idonea ad instaurare la relativa procedura, rimanendo priva di effetti ai fini del regime decadenziale relativo all’impugnazione giudiziale del licenziamento che, dunque, risultava esercitata tempestivamente nel termine unico applicabile di 180 giorni dalla scadenza di quello stabilito per l’impugnativa stragiudiziale.

Nel merito la Corte di Appello, valutato il materiale probatorio, ha ritenuto insussistenti gli addebiti contestati al P..

2.- Per la cassazione di tale sentenza Ecologia Oggi Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi. P.F. ha resistito con controricorso. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ed il suo procuratore, all’udienza pubblica, ha presentato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del sostituto procuratore generale a mente dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito.

Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, per avere la sentenza impugnata ritenuto “la questione della irrilevanza della richiesta di tentativo di conciliazione in quanto difforme dal modello legale… certamente deducibile nella fase di opposizione”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 410 c.p.c., comma 5, e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 1, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, per avere la Corte territoriale considerato “tamquam non esset la richiesta di tentativo di conciliazione inviata in data 20 settembre 2012 dall’organizzazione sindacale UGL per conto del lavoratore, in quanto pretesamene difforme dal modello legale previsto dall’art. 410 c.p.c., comma 5, essendo stata la stessa portata a conoscenza del datore di lavoro e della commissione di conciliazione non mediante raccomandata, bensì a mezzo fax”.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 39, comma 1, CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

4.- Per il suo carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso.

Con esso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in difformità da quanto statuito in entrambi le fasi del giudizio di prime cure, non ha ritenuto il lavoratore decaduto dall’impugnativa di licenziamento proposta.

La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che “la richiesta (ndr. di conciliazione) è stata portata a conoscenza del datore di lavoro e della commissione di conciliazione… a mezzo fax ossia con una modalità diversa da quelle espressamente previste dall’art. 410 c.p.c., comma 5, (consegna o spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno)”; ha reputato “che la previsione dell’art. 410 c.p.c., comma 5, esclude la possibilità di ricorrere a forme di comunicazione diverse da quelle ivi indicate”; ha ritenuto che “l’inosservanza di tali forme fa sì che la richiesta di conciliazione non possa ritenersi idonea ad instaurare la relativa procedura e rimane priva di effetti ai fini del regime decadenziale relativo all’impugnativa giudiziale del licenziamento che, nella specie, risulta esercitata tempestivamente nel termine, unico applicabile, di 180 giorni dalla scadenza di quello stabilito dalla legge per l’impugnativa stragiudiziale”.

Parte ricorrente invece sostiene che la trasmissione a mezzo fax, sebbene non espressamente prevista dall’art. 410 c.p.c., comma 5, avrebbe dovuto essere ritenuta equipollente, anche perchè valida ed idonea al raggiungimento dello scopo. Si evidenzia come “sia stato lo stesso lavoratore ad inviare, tramite la propria organizzazione sindacale di appartenenza, la richiesta del tentativo di conciliazione a mezzo fax, e come lo stesso lavoratore, con la qualificata assistenza del proprio difensore e della suddetta organizzazione sindacale, abbia mostrato piena consapevolezza di avere, in aggiunta all’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, avviato un valido ed efficace tentativo di conciliazione (come risulta dalla stessa lettura del ricorso introduttivo del giudizio), esponendosi alle relative conseguenze in termini di decorrenza dei termini di impugnazione e di relativa accelerazione”. Si sottolinea che anche il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 1, prevede tale possibilità di comunicazione a mezzo fax nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio giudica il gravame fondato.

Pacifici i dati della sequenza temporale rilevanti ai fini del decidere.

Il licenziamento è del 3 agosto 2012.

E’ stato stragiudizialmente impugnato il 10 settembre 2012.

Il tentativo di conciliazione inviato a mezzo fax è pervenuto alla società in data 20 settembre 2012.

Il ricorso giudiziale è stato depositato in data 11 febbraio 2013.

Opportuno rammentare in diritto il testo pro tempore vigente della L. n. 604 del 1966, art. 6, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, che commina la decadenza di cui si discute:

“1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

Come è stato rilevato (Cass. n. 22824 del 2015), la norma, nel modificare la L. n. 604 del 1966, art. 6, ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti.

L’ipotesi ordinaria – stante la facoltatività del tentativo di conciliazione – è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l’atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, deve rispettare il suddetto termine di 180 giorni.

Ma il lavoratore può liberamente scegliere di percorrere un’altra strada per impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, alternativa alla prima.

Può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”.

In tal caso, però, il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale: deve depositare il ricorso al giudice “a pena di decadenza entra sessanta giorni” dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato.

Non è qui in discussione che alla richiesta del tentativo di conciliazione non abbia fatto seguito il deposito del ricorso giudiziale del P. nel rispetto del termine di 60 giorni dallo spirare del termine di 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta da parte della società senza che quest’ultima abbia depositato in commissione la memoria di cui all’art. 410 c.p.c., comma 7, lasciando così libera “ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria”.

Piuttosto si controverte se, nella previsione normativa della “comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”, possa rientrare anche una comunicazione effettuata a mezzo fax ovvero, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, se una tale modalità di comunicazione renda l’atto stesso radicalmente inidoneo ad instaurare la relativa procedura, disinnescando il meccanismo decadenziale.

L’assunto dei giudici d’appello non può essere condiviso.

Dirimente rilevare che la lettera della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, citato, parla semplicemente di “comunicazione alla controparte”, senza prescrivere specifiche modalità che ne condizionino la validità o l’efficacia.

Sufficiente, dunque, l’idoneità dell’atto a raggiungere il suo scopo ed il piano d’indagine è esclusivamente quello di verificare, dal punto di vista probatorio, se comunicazione vi sia stata ed in che tempo: nella specie anche per la sentenza impugnata è acquisito che la richiesta di tentativo di conciliazione è pervenuta alla società il 20 settembre 2012, sebbene sia stata ritenuta inidonea solo perchè inviata a mezzo fax.

Vero è che, a mente dell’art. 410 c.p.c., comma 5, “copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte”.

Tuttavia, una volta sancito che l’art. 6, comma 2, citato non prescrive specifiche modalità di comunicazione a pena di validità od efficacia, la ricezione a mezzo fax può essere considerata del tutto equipollente alla “consegna” di cui all’art. 410 c.p.c., comma 5, anche per la risolutiva considerazione che la parte che ha utilizzato una modalità di comunicazione difforme dallo schema legale non può certo giovarsi della difformità cui ha dato causa.

Non rileva a tal fine che la richiesta del tentativo di conciliazione in contesa sia stata inviata dall’UGL, atteso che proprio ai sensi dell’art. 410 c.p.c., comma 1, il tentativo di conciliazione può essere promosso dal lavoratore “anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato”; dalla sentenza impugnata – che non ha posto in dubbio tale aspetto – come dal controricorso (pagg. 2 e 5) emerge pacifico trattarsi di “organizzazione sindacale alla quale aderisce il lavoratore”.

5.- Conclusivamente deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, in quanto il P. è incorso nella indicata decadenza, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’impugnativa di licenziamento proposta con ricorso depositato in data 8 febbraio 2013 nei confronti della Ecologia Oggi Spa.

Considerata l’assoluta novità della questione, che ha anche dato luogo ad alterne pronunce nelle fasi di merito, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnativa di licenziamento proposta da P.F.; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA