Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17253 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17706-2016 proposto da:

SNIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO

BELLI CONTARINI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ROBERTO ALTIERI e LEONARDO LAVIOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1394/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto che la Corte accolga il secondo motivo di ricorso.

Conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa SNIA ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura dell’1% sull’importo di cui al decreto emesso il 25 luglio 2012 dal Tribunale di Milano ai sensi della L. Fall., art. 98 e art. 99, di ammissione della Vipp Lavori spa al passivo del fallimento di essa ricorrente;

2.l’Agenzia delle entrate ha depositato di costituzione tardiva;

3. la Procura generale ha depositato requisitoria in cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 37, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. c), al per avere la CTR ritenuto il decreto soggetto ad imposta malgrado lo stesso fosse provvedimento non definitivo perchè suscettivo di modifica in sede extrafallimentare;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, artt. 40 e 43, per avere la CTR ritenuto inapplicabile il principio di alternatività tra Iva e registro malgrado il credito ammesso al passivo derivasse incontestatamente da operazione soggetta ad Iva;

3. il primo motivo di ricorso è infondato. Il decreto che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettato alla imposta di registro – in linea generale nella misura dell’uno per cento ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato A) della tariffa, parte prima, art. 8, lett. c) – trattandosi di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l’accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell’esistenza e dell’efficacia del credito con l’effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, con possibile soddisfazione in sede di riparto. In questo senso la Corte si è espressa con costante orientamento riguardo alla sentenza che a seguito del giudizio di opposizione ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso (Cass. 7 novembre 2012, n. 19247; Cass. 19 ottobre 2012, n. 17947 e n. 17946; Cass. 5 luglio 2011, n. 14816; Cass. 26 giugno 2009, n. 15159; Cass. 10 giugno 2005, n. 12359; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1849). Il principio vale identicamente con riguardo al decreto motivato che definisce le medesime controversie ai sensi dell’art. 99 L. Fall., nel testo vigente, giacchè come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 177/2017, trattasi “di provvedimento emesso all’esito di un giudizio contenzioso in materia di diritti soggettivi, sicchè la sua forma, propria del rito camerale scelto dal legislatore, non ne muta la natura di pronuncia di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, della Tariffa, ex art. 8, comma 1, lett. c)”. In ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso deve essere rigettato;

4. il secondo motivo di ricorso è fondato. La nota II apposta in calce alla tariffa, citato art. 8, prevedeva che: “Gli atti di cui al comma 1, lett. b), e al comma 1-bis, non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40”. Con la sentenza, già citata, n. 177 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata Tariffa, Parte prima, art. 8, comma 1, lett. c), nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. In ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso deve essere accolto;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, può essere decisa nel merito. E nel merito il ricorso originario deve essere accolto nella parte in cui era finalizzato ad ottenere la tassazione del decreto de quo non in misura proporzionale ma in misura fissa;

6. le spese dell’intero processo sono compensate in ragione del fatto che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale in applicazione della quale la controversia ha trovato soluzione parzialmente favorevole per la contribuente è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario nei limiti di cui in motivazione;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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