Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17253 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 22270-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G.;

– intimata –

e sul ricorso 23414-2007 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 307/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/07/2006 R.G.N. 559/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega ALLEGRA GAETANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 333/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna respingeva la domanda proposta da T.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 15-6-2001/30-9-2001, ai sensi dell’art. 25 ccnl 11-1-2001, con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni.

La T. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 21-7- 2006, rigettava l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la T. ha proposto ricorso con due motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha avanzato ricorso incidentale condizionato con due motivi.

La T., a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale di controparte con controricorso (che erroneamente è stato iscritto con un terzo numero di R.G.).

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la T., denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 25 del ccnl del 2001, deduce che la Corte d’Appello ha replicato, in parte, gli errori già commessi dal primo giudice, in sostanza ritenendo che l’apposizione del termine sarebbe stata giustificata mediante il richiamo all’ipotesi delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo 25-9-97 (integrativo dell’art. 8 del ccnl 1994) e successivi accordi attuativi, senza che fosse stata dedotta tempestivamente la scadenza del limite temporale fissato da tali accordi, laddove invece risultava pacifico che il contratto era stato stipulato con riferimento alle ipotesi dell’art. 25 del ccnl del 11-1-2001 (“per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione….” “nonchè per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre” ), peraltro in contrasto tra loro e senza che la società avesse provato la sussistenza hi concreto, con riferimento alla assunzione de qua, delle specifiche esigenze dedotte in contratto, il tutto come lamentato nei motivi di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dello stesso art. 25 ccnl 2001 e dell’art. 1362 c.c. e segg. e L. n. 230 del 1962, art. 3 in sostanza, premesso che il contratto de quo era stato stipulato anche “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno- settembre”, lamenta la mancata allegazione e prova, da parte della società, della sussistenza in concreto di tale “necessità” nell’ufficio ove era stata assegnata.

Entrambi i motivi, connessi fra loro, vanno respinti, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. In primo luogo osserva il Collegio che la Corte territoriale correttamente ha ritenuto legittima la doppia causale (“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…” e “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”), “in quanto non sussiste contraddittorietà logica tra le due ipotesi, ben potendo le stesse coesistere”.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396).

In particolare, poi, con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 338 del 2001) più volte questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 89 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Peraltro, nel quadro delineato, come pure è stato precisato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988).

Patimenti, poi, nello stesso quadro, con riferimento alla seconda causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, stante l’autonomia di tale ipotesi legittimante L. n. 56 del 1987, ex art. 23 questa Corte ha affermato che non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (v., fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6-3-2008 n. 6052, nonchè sulla analoga ipotesi precedentemente prevista dall’art. 8 del ccnl 1994, fra le altre, Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007 n. 4933).

In tali sensi e così parzialmente correggendosi la motivazione dell’impugnata sentenza (che, tra l’altro, erroneamente si è soffermata sull’ipotesi collettiva precedente di cui all’accordo 25-9- 97 e sui successivi accordi attuativi), vanno respinti i motivi del ricorso principale, con la conseguenza che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Infine, in ragione della soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese in favore della società.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la T. a pagare alla società le spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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