Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17252 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 23/08/2016), n.17252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2003-2012 proposto da:

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., C.F. (OMISSIS); R.E. C.F. (OMISSIS),

R.M.A. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella loro qualità di

eredi di R.G., ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

S.R. C.E. (OMISSIS); R.E. C.F. (OMISSIS),

R.M.A. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella loro qualità di

eredi di R.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

ALBERICO N. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA

FELSANI, rappresentate e difese dall’avvocato ISIDE STORACE, giusta

delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 506/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/07/2011 R.G.N. 1064/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega Avvocato MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 25 luglio 2008 il Tribunale di Genova accolse il ricorso proposto dalla moglie e dalle figlie di R.G., che aveva prestato attività lavorativa come carpentiere in ferro a bordo delle navi in allestimento dal giugno 1956 al maggio 1987 alle dipendenze della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani Spa, condannando quest’ultima al risarcimento liquidato in Euro 228.594,20 in favore di tutti gli eredi per il danno subito dal dante causa, in Euro 70.000,00 in favore di S.R. ed in Euro 40.000,00 in favore di R.M. e di R.E. ciascuna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai congiunti iure proprio.

Interposto gravame dalla società, la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 15 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto ad Euro 43.896,35 il risarcimento nella parte riguardante il danno diretto subito dal de cuius, oltre accessori, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto accertata, anche sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza del nesso causale tra l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa del R. e l’insorgenza del mesotelioma pleurico che aveva condotto alla morte il lavoratore; inoltre ha ritenuto, conformemente al primo giudice, la colpa della datrice di lavoro per violazione di regole cautelari specifiche individuate nella mancanza di un efficiente uso di mascherine e di sistemi di aspirazione, oltre che nell’assenza di una rigorosa separazione delle lavorazioni nocive dalle altre; la Corte ha dunque ritenuto accertata la responsabilità contrattuale della società, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per i danni causati al de cuius, ed extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i danni subiti dai familiari iure proprio.

In accoglimento dell’appello sul quantum debeatur la Corte genovese ha ridotto il risarcimento sulle somme pretese dai congiunti quali eredi, liquidandola nella sorte capitale così come richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dalla morte del R..

2.- Per la cassazione di tale sentenza Fincantieri – Cantieri Navali Italiani Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Gli eredi R. hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale con un motivo. Ad esso ha resistito la società. Non hanno svolto attività difensiva le compagnie assicuratrici Zurich Insurance Company e Milano Assicurazioni Spa chiamate in causa dalla Fincantieri nel corso del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Corte genovese ha riconosciuto la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra l’insorgenza del mesotelioma pleurico e la pretesa esposizione qualificata all’amianto.

Si eccepisce che la Corte non avrebbe dovuto prescindere dal fatto che nel periodo rilevante in causa non era presente una norma specifica che imponesse all’imprenditore di impedire l’esposizione all’inalazione di fibre di amianto o, meglio, la normativa all’epoca esistente, coerentemente con la comune conoscenza del pericolo amianto, era finalizzata ad impedire l’inalazione massiccia di fibre di amianto. In ogni caso si sottolineano le affermazioni del CTU secondo cui anche l’adozione da parte del datore di lavoro di tutte le cautele possibili conosciute all’epoca avrebbe verosimilmente ridotto il rischio ovvero la probabilità di contrarre la malattia, ma non avrebbe potuto evitare del tutto l’insorgenza della patologia. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia inferito la significatività e la rilevanza dell’esposizione lavorativa all’amianto muovendo dalla parziale rivisitazione delle risultanze testimoniali nonchè dalla circostanza che i colleghi di lavoro del de cuius avessero ottenuto il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992. Si sostiene che l’assenza di informazioni certe riguardo la dose al di sotto della quale il rischio di contrarre il mesotelioma scompare, impedisce di escludere che il tumore sia stato indotto da un episodio di bassissima esposizione che la vittima avrebbe potuto subire in qualunque momento della vita.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli att. 2087, 1218 e 2696 c.c., oltre che del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte genovese riconosciuto la configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa della datrice di lavoro in relazione alla domanda risarcitoria iure ereditario.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che all’epoca in cui il R. avrebbe contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell’amianto e, segnatamente, il fatto che anche una sola fibra di tale materiale, se inalata, era idonea ad innescare la malattia si che l’unica precauzione efficace risiedeva nell’abolirne completamente l’uso, come avvenuto a partire dagli anni ‘90 attraverso il D.Lgs. n. 277 del 1991 e la L. n. 257 del 1992. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte, poi, i testi escussi avrebbero confermato l’osservanza delle norme cautelari generiche e specifiche da parte della società in base alle conoscenze dell’epoca.

Con l’ultimo motivo di ricorso della società si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., oltre che degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il massiccio impiego dell’amianto nelle più varie applicazioni industriali e civili non si era verificato illecitamente, bensì nel rispetto di una disciplina normativa che rifletteva le conoscenze scientifiche dell’epoca. Si deduce che le misure applicabili fino agli anni ‘80 per eliminare o ridurre i rischi da polveri erano efficaci per prevenire, tra i danni da amianto, l’asbestosi, ma non già il mesotelioma, che è provocato soltanto dalle fibre ultrafini, non visibili nè eliminabili con le misure preventive allora disponibili.

4.- I motivi, da valutarsi congiuntamente per reciproca inferenza, sono infondati, per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 22710 del 2015; Cass. n. 17978 del 2015; Cass. n. 6352 del 2015; Cass. n. 26590 del 2014; Cass. n. 16149 del 2014; Cass. n. 10425 del 2014; Cass. n. 18626 del 2013; Cass. n. 8204 del 2003).

Deve premettersi che la Corte genovese ha accertato che il lavoratore dante causa è stato esposto all’amianto durante l’attività lavorativa prestata alle dipendenze della Fincantieri come carpentiere in ferro a bordo delle navi in allestimento dal giugno 1956 al maggio 1987 nonchè la sussistenza del nesso di causalità tra detta attività lavorativa ed il mesotelioma pleurico che ha poi condotto alla morte R.G..

Si tratta di accertamenti di fatto (v. da ultimo Cass. n. 5893 del 2016 con la giurisprudenza ivi richiamata) che non sono efficacemente censurati dai motivi del ricorso principale con i quali nella sostanza la società, in relazione ai profili in esame invoca una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio al fine di sovvertire i giudizi in fatto operati dal giudice del merito, auspicando un sindacato certamente precluso in questa sede di legittimità.

A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere del datore di lavoro, secondo lo schema fornito dall’art. 2087 c.c., fornire la prova di avere adottato tutte le misure idonee che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, fossero necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Parte ricorrente sostiene nella sostanza l’assenza di colpa del datore di lavoro, non essendo nota all’epoca di presumibile contrazione della malattia la pericolosità dell’amianto, nè sussistendo una normativa specifica che imponesse all’imprenditore di impedire l’esposizione a tale materiale, in ipotesi insidioso anche per l’inalazione di una sola fibra.

Al contrario la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (v. sent. n. 4721 del 1998 ed ancora, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014) ha fatto risalire la conoscibilità di tale pericolosità sin dai primi anni del ‘900.

A tal fine nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell’ amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ‘900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all’art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.

Da quanto esposto discende che all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti era ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto, tanto che l’uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quella all’attenzione del Collegio v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l’irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d’amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d’amianto inalate potessero essere letali).

Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l’art. 9, che prevede il ricambio d’aria, l’art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell’ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l’accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 20, che difende l’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l’uso di aspiratori, l’art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.

L’art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l’apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).

Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, mentre la Corte territoriale ha accertato, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, la violazione di regole cautelari specifiche individuate nella mancanza di un efficiente uso di mascherine e di sistemi di aspirazione, oltre che nell’assenza di una rigorosa separazione delle lavorazioni nocive dalle altre.

Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso principale va respinto.

5.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., chiedendo alla Corte: “1) se incorra in vizio di ultrapetizione il giudice che desuma d’ufficio, senza cioè che vi sia stata una precisa ed esplicita contestazione della parte, la sussistenza di un motivo di gravame diverso da quello erroneamente denunciato ritenendolo emergente dal contesto dell’esposizione formulata dalla parte impugnante; 2) se incorra nel vizio di ultrapetizione il giudice allorchè rilevi d’ufficio, nell’interpretazione delle ragioni poste a fondamento del motivo di impugnazione sottoposto al suo giudizio e non vi sia stata un’espressa doglianza della parte in merito, costituendo tale rilievo d’ufficio una eccezione in senso stretto, come tale sollevabile dalla parte medesima”.

Si censura quella parte della sentenza della Corte genovese che ha ridotto la misura del risarcimento del danno liquidato iure hereditatis agli odierni ricorrenti incidentali a quella indicata nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre accessori, perchè avrebbe esorbitato dai motivi di appello proposti dalla Fincantieri.

Il mezzo di gravame, come formulato, è inammissibile.

Esso – erroneamente rubricato come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè come vizio di nullità afferente l’attività svolta nel processo ascrivibile al paradigma dell’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale è pacificamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. – risulta inosservante del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Invero si è omesso di indicare specificamente nel corpo del motivo i contenuti dell’atto processuale – nella specie l’appello della controparte – su cui fonda la doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Nè può soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, con la possibilità di accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012).

Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9888 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a meri stralci o generici rinvii.

6.- Conclusivamente entrambi i ricorsi non meritano accoglimento. La reciproca soccombenza consente la compensazione parziale delle spese del giudizio di legittimità nella misura del 50%, ponendo le residue a carico della Fincantieri liquidate come da dispositivo in favore di S.R., R.E., R.M.A.. Nulla per le spese delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese nella misura del 50% ponendo le residue a carico della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani Spa liquidate in favore degli eredi R. in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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