Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17252 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cortina

d’Ampezzo n. 60, presso l’avv. TUPINI Sergio, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 34/06/07, depositata l’8 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 34/06/07, depositata l’8 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello principale della contribuente ed accogliendo quello incidentale dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi della L. per l’anno 1997, in relazione alla sua partecipazione nella Li.Cer. s.n.c. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione, appare inammissibile poichè non investe la sentenza impugnata, ma direttamente l’avviso di accertamento.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (….) relativo ad operazioni imponibili riferibili a prestazione di servizi e correlati alla attività dell’impresa, appare inammissibile, in quanto non rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., il quale richiede che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dalla norma citata, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008).

4. Infine, anche il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, appare inammissibile, poichè il quesito di diritto (consistente nella domanda se è legittimo che la commissione regionale tributaria prenda in esame un profilo non dedotto tanto in primo grado quanto in appello dall’ufficio finanziario resistente) si rivela del tutto generico (Cass. n. 4329 del 2009).

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile” che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.600,00 per onorali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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