Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17252 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35117/2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

STOPPANI n. 34, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVAGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di MILANO, PUBBLICO MINISTERO e PROCURATORE GENERALE

PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2663/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino maligno, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 31.7.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello D.F. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2663/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.F. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi del ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso stesso è rilasciata da F.O., nato a (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS) e quindi da soggetto palesemente diverso dal ricorrente, D.F., nato a (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS). Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, per mancanza della procura speciale conferita dal ricorrente ad un procuratore abilitato alla difesa innanzi a questa Corte.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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