Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.S., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/16/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 16, in data 19/02/2007, depositata

il 18 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22655/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 37/16/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 16, il 19.02.2007 e DEPOSITATA il 18 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a più mezzi, con cui si deduce, violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai formulati quesiti ed ai collegati vizi di motivazione, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

5 – Tenuto conto che la CTR non ha emesso pronuncia esplicita di rigetto in ordine all’eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia (prima pagina della memoria di costituzione in primo grado e pagina 2 della memoria di costituzione in appello) per tardività della richiesta di rimborso, senza alcuna verifica dei dati fattuali e, d’altronde, la motivazione della decisione impugnata, peraltro assolutamente generica, sembra riguardare un “lavoratore autonomo promotore finanziario” e non già, come nel caso, un medico, si ritiene sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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