Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ANATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30625/2018 proposto da:

M.M., alias S.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato TERESA

SANTULLI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1248/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino bengalese, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 3.5.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello S.M. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1248/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione, da un lato, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, nonchè il vizio di motivazione e la violazione dall’altro lato, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè – anche in questo caso- il vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale, svalutandone il contenuto, avrebbe omesso di apprezzare il contesto di violenza diffusa esistente in Bangladesh, non avrebbe acquisito corrette informazioni sulla situazione in quel Paese e, quindi, avrebbe denegato sia la protezione internazionale che quella umanitaria sulla base di un apprezzamento scorretto e incompleto del contesto oggettivo e soggettivo di riferimento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice avrebbe tralasciato di esaminare la storia riferita nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, senza esercitare il potere-dovere di accertamento ufficioso della situazione interna del Bangladesh.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello dà atto che il richiedente aveva narrato di esser fuggito dal proprio Paese in conseguenza delle ritorsioni subite dalla famiglia della moglie, che egli aveva sposato ancora minorenne, ed afferma che rispetto a tale motivazione l’appartenenza del ricorrente e del padre della sposa a partiti politici opposti non costituisce una circostanza rilevante. Questa motivazione, che esclude la sussistenza, in concreto, di una persecuzione a sfondo politico, non è stata in alcun modo attinta dalle censure proposte dal ricorrente, il quale si duole della decisione assunta dal giudice di merito, proponendo una valutazione alternativa della propria storia, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto che quel giudice avrebbe trascurato di esaminare o il cui corretto esame lo avrebbe potuto condurre ad un esito diverso da quello in concreto raggiunto. In proposito, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposttprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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