Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19834-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SNIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

FANTOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EDOARDO BELLI CONTARINI, ROBERTO ALTIERI e DANIELA CUTARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, lamentando la “violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 41, nonchè dell’art. 310 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3”, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale è stato affermato che illegittimamente era stato negato alla spa Snia il rimborso della somma pagata in esecuzione di sentenza di secondo grado con cui era stata ridotta la pretesa erariale per INVIM straordinaria poi risultata prescritta avendo riguardo al tempo trascorso tra il 17 dicembre 1994, data di notificazione dell’avviso di liquidazione originario, e il 20 febbraio 2007, data di notifica del secondo avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia dopo che si era verificata l’estinzione del processo per mancata riassunzione;

2. L’Agenzia contesta la correttezza della sentenza impugnata assumendo che, pur a seguito dell’estinzione del giudizio, era rimasto in parte fermo il titolo giustificativo del pagamento. Nel corpo del motivo l’Agenzia contesta la correttezza della sentenza anche con riguardo a quanto affermato in punto di prescrizione;

3. la spa Snia ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. E’ pacifico che la sentenza di appello dopo la quale il pagamento è stato eseguito, è stata cassata (con rinvio). La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e salve le sentenze emesse nel corso del processo già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Cass., n. 1680 del 7/02/2012). Non correttamente la Ctr ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Agenzia di rimborsare alla contribuente la somma da quest’ultima versata atteso che il pagamento restava giustificato in forza dell’avviso di liquidazione originario, ancora efficace a seguito della sopradetta caducazione. Nè è logica l’affermazione della CTR secondo cui il credito si era estinto per prescrizione il cui termine aveva preso a decorrere il 17 dicembre 1994 ed era stato interrotto solo nel 2007. Senza considerare che “In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 2945 c.c., comma 3, ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacchè solo da tale momento l’atto impositivo diviene definitivo, mentre, ove venisse meno l’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945 c.c., comma 2, la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore dell’unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l’atto impugnato diventi definitivo” (Cass. 18/11/2016, n. 23502), il pagamento è avvenuto nel 1999 e quindi comunque prima dello spirare del termine decennale di prescrizione (decorrente dal 17 dicembre 1994);

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa deve essere decisa nel merito. Nel merito l’originario ricorso va respinto;

4. le spese del merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la controricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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