Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 18/01/2017, dep.13/07/2017),  n. 17251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28726-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 123/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato SAMMARTINO per delega

dell’avvocato DAMASCELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l’appello di L.N., socio con quota del 33% – assieme ai fratelli L.P. e L.V., titolari di una pari quota – della srl L. Ecologia, ha annullato l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per il 1997, con il quale gli veniva contestato un maggior reddito da capitale conseguente al maggior reddito d’impresa accertato, con sentenza divenuta definitiva il 28 settembre 2007 (ma secondo il giudice d’appello già nell’ottobre 2004), a carico della società in relazione alla indebita deduzione di costi fittizi relativi al rapporto con la s. coop. a r.l. Midi Service.

L’ufficio aveva determinato in capo al contribuente un maggior reddito imponibile, “corrispondentemente al reddito di capitale a lui imputabile per il maggior reddito utile reale, conseguito in nero, verosimilmente distribuito ai soci extrabilancio nello stesso esercizio di produzione, attesa la ristretta base sociale e familiare della società”.

La Commissione regionale ha tra l’altro escluso fosse configurabile contrasto con il giudicato costituito da una decisione di annullamento di un avviso relativo essendo irrilevante il giudicato esterno formatosi su una imposta diversa da quella oggetto di controversia, vale a dire imposte dirette.

Con riguardo poi alla “erroneità della presunzione di automatica trasposizione di utili in capo al socio dei costi non deducibili definitivamente accertati nei confronti della società” ha invece ritenuto “di doversi discostare dalla statuizione appellata, che, a proposito dell’automatica attribuzione pro quota in capo ai soci dei maggiori redditi societari accertati” trascura di considerare che l’elemento sintomatico delle presunte maggiori capacità reddituali del contribuente deriva non da un comportamento evasivo, in termini di sottrazione all’imposizione di maggiori ricavi, bensì all’accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per il 1997, di un reddito di capitale in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale (pari ad un terzo “di un ammontare di costi reputati non deducibili in calo alla società, come autonomo soggetto all’IRPEG, che essa avrebbe assolto”), con la diretta consequenziale attribuzione di un maggior reddito imponibile.

Ad avviso del giudice d’appello la materia è “fortemente connotata dall’apprezzamento che il giudice di merito è chiamato a svolgere su circostanze indiziarie della diversa capacità contributiva, pur sempre vincolato, però, alla valutazione di una congrua motivazione nel metodo accertativo prescelto dall’ufficio finanziario, che il Collegio non ritiene adeguata, nella fattispecie, alla consistenza e tipologia del rilievo. Difatti, se da un lato è innegabile che l’obbligazione tributaria al pagamento dell’IRPEF, da parte del socio va necessariamente determinata sulla base del reddito definito in capo alla società, è parimenti incontrovertibile, dall’altro, l’esigenza di quantificare redditi ragionevoli e di evitare la creazione di accertamenti irreali”.

Infine, per i soggetti utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti occorrerebbe “distinguere le ipotesi di operazioni assolutamente inesistenti, al fine di esporre un reddito inferiore a quello reale, da quelle in cui le fatture siano fittizie solo soggettivamente, allo scopo di coprire costi effettivamente sostenuti ma non documentabili, onde pervenire alla quantificazione di un reddito attendibile, in aderenza al principio, insito nell’art. 53 Cost., dell’effettiva capacità reddituale del contribuente”.

L.V. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELIA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione.

La censura è fondata, in quanto, come si legge nella sentenza, la CTR per un verso ritiene legittima la presunzione di estensione del reddito ai soci in caso di società di capitale a ristretta base azionaria (“una società di capitali la cui compagine sociale è costituita da un ristretto numero di familiari”), dà atto che secondo la giurisprudenza di illegittimità la presunzione di distribuzione degli utili può essere vinta dalla prova contraria del contribuente, ritiene che tra Midi Service e srl L. Ecologia le operazioni erano esistenti, come accertato in sede di legittimità; per altro verso esclude che vi sia una presunzione “automatica” ai soci dei maggiori redditi sociali accertati, afferma essere necessario quantificare redditi ragionevoli ed evitare la creazione di accertamenti irreali, e distinguere le operazioni (del tutto) inesistenti da quelle soggettivamente inesistenti: e sulla base di questa sola seconda serie di argomenti, senza spiegarne affatto le ragioni, accoglie l’appello del contribuente.

Con il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e degli artt. 2729 e 2697 c.c.”, per avere la sentenza riconosciuto da una parte validità alla presunzione operata dalla ristretta base societaria, dall’altra non la ritiene sufficiente, assumendo a parametro di riferimento altri elementi indiziari non considerati dalle norme in rubrica, quali la necessità di “quantificare redditi ragionevoli ad evitare la creazione di accertamenti irreali”.

Con il terzo motivo, denunciando difetto di motivazione in ordine agli elementi indiziari assunti dalla CTR, assume che gli elementi posti a fondamento della decisione, oltre a contraddire le precedenti affermazioni, sarebbero comunque talmente generiche da non poter sorreggere una decisione di annullamento dell’accertamento.

Col quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficienza della motivazione in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, assumendo che la tesi della ricorrenza nella specie di operazioni solo soggettivamente inesistenti era nella specie smentita dalla sentenza della Corte di cassazione che, pronunciandosi in ordine all’accertamento a carico della srl L. Ecologia, costituente il giudicato alla base dell’accertamento del reddito dei singoli soci, aveva affermato l’inesistenza dei rapporti con la Midi Service, basata su una serie di concludenti rapporti che inequivocabilmente conclamavano la natura “cartacea” della detta Midi Service.

Il terzo motivo è fondato, in quanto le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello del contribuente – il maggior reddito in capo al socio non deriva da un conclamato comportamento evasivo; è necessario quantificare redditi ragionevoli ed evitare la creazione di accertamenti irreali; occorre distinguere le operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti da quelle in cui le fatture siano fittizie solo soggettivamente – sono vaghe, non pertinenti, eccentriche rispetto al tema, insomma non adeguate e perciò insufficienti.

Vanno pertanto accolti il primo ed il terzo motivo, assorbito l’esame dei motivi secondo e quarto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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