Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 12/08/2011), n.17251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata

e difesa dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2006 R.G.N. 1029/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega ANNA MARIA CORNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19.6.2006, in riforma della sentenza gravata, dichiarava la nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti con decorrenza dal 7.6.2001 e condannava la società a ripristinare il rapporto ed a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora fino alla effettiva riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum.

Rilevava la Corte territoriale che il contratto era stato stipulato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, e che le esigenze specificate erano tali per cui difettava il collegamento causale ed il limite temporale, non essendo indicato negli accordi richiamati un preciso arco temporale di durata dei processi di riorganizzazione menzionati, nell’ambito del quale sarebbe stato possibile effettuare assunzioni a termine nella percentuale indicata.

Ricorre per cassazione la società Poste Italiane p. a., con otto motivi.

Resiste con controricorso la L.. La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società deduce la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che, dalla lettura della sentenza, non è dato comprendere quale sia la normativa effettivamente utilizzata dalla Corte, avendo la stessa fatto riferimento ad una percentuale delle assunzioni a termine, che è quella richiesta dall’art. 25 ccnl Poste del 2001.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 25 ccnl 11 gennaio 2001, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, nonchè dell’art. 11 preleggi e dell’art. 73 Cost. (art 360 c.p.c., n. 3), osservando che è incontestabile che il contratto a termine intercorso nel periodo 7.6.2001-30.9.2001 è stato stipulato ai sensi dell’art. 25 ccnl Poste 2001, in quanto il D.Lgs. n. 368 del 2001, è stato pubblicato il 9.10.2001. Peraltro, il D.Lgs. n. 368 del 2001, non prevede la retroattività della norma, ma fa addirittura salve le clausole del ccnl stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

La normativa da applicare era, dunque, – a dire della ricorrente – quella della L. n. 56 del 1987 e domanda la società se un contratto a termine stipulato nel periodo 7.6.2001/30.9.2001 ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 25 ccnl 11-1.2001 Poste italiane sia esentato dall’applicabilità della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 2001.

Con il terzo motivo lamenta l’ omessa e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), evidenziando che il contratto contestato è terminato il 30.9.2001, e cioè prima della stipulazione degli accordi richiamati in sentenza e in relazione ai quali la Corte non spiega le ragioni per le quali dovrebbero applicarsi o considerarsi compresi nella causale apposta al contratto.

Con il quarto denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 nonchè degli art. 115 e 116 c.p.c. (art 360 c.p.c., n. 3), assumendo l’erroneità della pronunzia laddove aveva ritenuto il difetto di collegamento causale, non tenendo conto della “delega in bianco” conferita dalla legge alla contrattazione collettiva e domanda se, ai fini della legittimità delle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 25 ccnl 11 gennaio 2001 è sufficiente la prova – da parte della società – della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nelle causali dei contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso eziologico tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione.

Con il quinto motivo, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed, in via subordinata, evidenzia che la richiesta di riammissione in servizio non implica di per sè un’offerta di prestazione ai fini della messa in mora del datore.

Formula quesito riferito alla necessità di offerta specifica di prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 c.c. e segg..

Con il sesto motivo rileva l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), richiamando la necessità di declaratoria di passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado, non impugnata, che aveva pronunziato sui precedenti contratti a termine.

Il settimo motivo riguarda la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (360 c.p.c., n. 5). Assume la società che la Corte territoriale non si è pronunziata in relazione alla impossibilità di formulare per la prima volta in appello una domanda di accertamento di nullità, inefficacia ed illegittimità dei singoli recessi, mai formulata in primo grado.

Infine, l’ultimo motivo di ricorso è riferito, come il precedente, alla inammissibilità, non dichiarata, in ordine alla domanda di accertamento della nullità, inefficacia ed illegittimità dei singoli recessi mai avanzata ne precedente grado di giudizio.

I primi quattro motivi per motivi di ricorso, per l’evidente connessione, vanno trattati congiuntamente.

Premesso che il contratto in causa, successivo alla cessazione del rapporto per dimissioni rassegnate dalla L.B. il 29.11.1999, è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001, (pubblicato sulla G.U. del 9-10- 2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 de citato decreto, in virtù del quale “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime, quindi-, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure della ricorrente risultano fondate.

In particolare, questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

in specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sui territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la “completa genericità” della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988).

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge, che ha, altresì, comportato una interpretazione errata della norma collettiva de qua, ia sentenza impugnata va cassata, laddove gli altri motivi in parte rimangono assorbiti e per il resto vanno rigettati, in considerazione della genericità della prospettazione dei vizi in essi dedotti e della implicita decisione di passaggio in giudicato della sentenza di primo di grado con riguardo ai contratti stipulati antecedentemente alle dimissioni della lavoratrice.

La causa va rinviata, anche per le spese, alla stessa Corte territoriale, affinchè, in diversa composizione, esamini le domande ritenute assorbite nella sentenza qui impugnata ed indicate dall’attuale controricorrente nelle pagg. 22 e segg. del controricorso.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso quanto ai primi quattro motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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