Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17251 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17251 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 30063 del ruolo generale dell’anno 2008, proposto
da
Gestioni commerciali Bassanello s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Umberto
Santi, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Benaco, n. 5, presso lo
studio dell’avv. Maria Chiara Morabito
– ricorrente –

A

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e
difeso ope legis dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia,
-controricorrente —
contro
Equitalia Polis s.p.a., in persona d’un procuratore speciale del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
numero r.g. 30063 del 2008

Anger

o estensore

Data pubblicazione: 12/07/2013

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calce al controricorso, dagli avvocati Paolo Alvigini e Adriano Giuffrè,
domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, alla via Camozzi, n. 1;
-controricorrente —
nonché contro
Agenzia delle entrate, ufficio di Padova 2, in persona del direttore pro tempore

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, sezione 1 0 , depositata in data 26 ottobre 2007, numero 29/1/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 giugno 2013
dal consigliere dott. Angelina-Maria Perrino;
udito per la società l’avv. Umberto Santi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Federico
Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La s.r.l. Gestioni commerciali Bassanello impugnò la cartella di pagamento
ad essa notificata, che faceva seguito all’impugnazione di avvisi di
accertamento.
La Commissione tributaria provinciale di Padova accolse il ricorso,
sostenendo che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta e che
dovesse contenere l’indicazione del responsabile del procedimento, là dove la
Commissione tributaria regionale, adìta con appello principale dall’agente per la
riscossione dei tributi e con appello incidentale dalla contribuente, ha accolto
l’appello principale, escludendo la necessità della sottoscrizione del
concessionario e della comunicazione del responsabile del procedimento e,
comunque, la configurabilità della nullità della cartella nel caso di tali omissioni,
precisando altresì che la cartella intimava al contribuente il pagamento di
somme iscritte a ruolo in forza di atti di accertamento, dei quali la contribuente
non aveva contestato il presupposto, ossia l’iscrizione a ruolo, né l’importo
dovuto.

numero r.g. 30063 del 2008

Angelin.

ari- errstensore

-intimata-

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La sentenza ha poi respinto l’appello incidentale proposto dalla contribuente,
che aveva lamentato la nullità della notifica per mancanza della relativa relata,
facendo leva sul tenore dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 nonché sul raggiungimento dello
scopo dell’atto.

Commissione tributaria regionale, affidando il ricorso ad otto motivi (sia pure
numerati come nove), che illustra con memoria.
Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione e l’Agenzia
delle entrate, sede centrale.
Diritto
/.- Con l’ottavo motivo di ricorso (indicato come nono in ricorso), proposto
ex articolo 360, 10 comma, numero 3 c.p.c., che riproduce il motivo di appello
incidentale respinto dalla sentenza impugnata, logicamente prodromico rispetto
all’esame delle altre censure (la formulazione dei quesiti inerenti alle quali è
sufficientemente precisa, contrariamente a quanto eccepito dal concessionario
per la riscossione), la società contribuente deduce la violazione e falsa
applicazione degli articoli 3 e 14 della legge 20 novembre 1982, numero 890,
chiedendo alla Corte di stabilire se la violazione dell’obbligo di scrivere la
relazione di notificazione sulla cartella di pagamento comporti, o no, la nullità
della notifica della cartella.
1.1.- La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’escludere che la
mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della
relazione prevista dall’articolo 3 della legge numero 890 del 1982 comporti
l’inesistenza della notificazione compiuta a mezzo del servizio postale.
Entro tale perimetro, alcune pronunce reputano che la mancanza della relata
determini una mera irregolarità, la quale non può essere fatta valere dal
destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse
(Cass. 22 maggio 2006, n. 12010; Cass. 19 giugno 2009, n. 14327, la quale

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Angeli

Ricorre la società contribuente per ottenere la cassazione della sentenza della

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sottolinea che una tale opzione è confermata per implicito dal penultimo comma
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del
1973, direttamente applicabile alla fattispecie, secondo il quale l’esattore è
obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento nonché Cass.
sez.un., 19 luglio 1995, n. 7821, resa in tema di sanzioni amministrative,

secondo cui, ove la contestazione sia effettuata mediante notifica da un
funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del
servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge numero 890/82, la sola
circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla
copia dell’atto la relazione di notifica, costituisce una mera irregolarità che non
inficia la validità della medesima), là dove altre sentenze affermano che tale
mancanza comporti la nullità della notifica (Cass. 30 gennaio 2008, n. 2079; più
recente, Cass. 21 aprile 2009, n. 9377, la quale considera che la relata è prevista
come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia
dal codice di rito, sia dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile
dall’attività dell’ufficiale postale).
1.2. La questione, peraltro, è nel nostro caso irrilevante, giacché anche la

giurisprudenza più rigorosa non dubita che, se anche sussistente, la nullità possa
essere sanata con efficacia retroattiva dalla tempestiva proposizione del ricorso
avverso la cartella, nella specie intervenuta: sul punto, le sezioni unite hanno
chiarito che la tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di
accertamento sana con effetto processuale ex tunc la nullità della notifica
dell’avviso stesso, pur non determinando il venir meno della decadenza,
eventualmente verificatasi medio tempore, della amministrazione dal potere
sostanziale di accertamento (Cass., sez. un., 5 ottobre 2004, n. 19854).
1.3.-Nel nostro caso, la stessa ricorrente riferisce di avere impugnato
tempestivamente la cartella (vedi pagina 3, secondo capoverso del ricorso),
senza eccepire alcuna decadenza.

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Angel a-Mari

o estensore

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Il motivo in questione va dunque respinto.
2.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, proposti ex articolo 360, 1°
comma, numero 4, c.p.c., da esaminare congiuntamente, in quanto
frammentazione di un’unica censura, la società contribuente deduce la nullità
della sentenza o del procedimento, lamentando che la sentenza impugnata, che
ha accolto l’appello dell’agente della riscossione nonostante la mancata

impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate, violi il giudicato nonché il
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la contribuente
indirizzato le proprie censure concernenti la mancata indicazione del
responsabile del procedimento anche all’Agenzia delle entrate.
2. /.-La censura è infondata, in quanto la sussistenza dei vizi denunciati è
esclusa dalla circostanza, pacifica in causa, che le doglianze riguardavano vizi
propri della cartella, di guisa che gli effetti della pronuncia, anche se sollecitata
soltanto dal concessionario, sono destinati a riverberarsi sulla sfera giuridica
dell’ente impositore, in considerazione della qualità, rivestita dal concessionario,
di soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (vedi,
su tale qualità, Cass., 15 aprile 2011, n. 8613 e Cass., sez.un., 25 luglio 2007, n.
16412).
3.- Col terzo, col quarto motivo e col settimo motivo di ricorso (con la
precisazione che il quarto motivo è in ricorso indicato come quinto ed il settimo
è indicato come ottavo, là dove il quarto motivo è mera esplicazione di ragioni
in diritto), proposti ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., da esaminare
congiuntamente, in quanto anch’essi frammentazione di un’unica censura, la
società contribuente deduce l’illegittimità del ruolo e della cartella per la
mancata indicazione del responsabile del procedimento, sostenendo altresì che le
disposizioni retroattive della legge 31/2008, nella parte in cui escludono la
sanzione della nullità per le cartelle emesse prima del 1 giugno 2008 debbano
essere disapplicate e che, in mancanza di disapplicazione, debba essere sollevata

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Angel

ensore

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questione di legittimità costituzionale di tali norme; aggiunge (settimo motivo)
che la cartella è da ritenere nulla per difetto di sottoscrizione.
3.1.- La complessiva censura è infondata.
Circa il quadro normativo di riferimento, va osservato, da un lato, che
l’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, numero 212, pur qualificando come
“tassativo” l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti

dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non
sanziona la violazione dell’obbligo e, dall’altro, che non può trovare
applicazione alla fattispecie, ratione temporis, l’articolo 36, comma 4ter, del
decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31, che, invece, contempla espressamente
la sanzione della nullità nel caso di omessa indicazione del responsabile del
procedimento di iscrizione a ruolo, ma soltanto in relazione alle cartelle riferite
ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal l’giugno 2008.
3.2.- La disciplina è uscita indenne dal vaglio della Consulta, la quale:
-ha dapprima ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 36 comma 4ter proposta in relazione agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111
della Costituzione (Corte cost. 27 febbraio 2009, n. 58);
-ha poi escluso che la norma sani retroattivamente vizi di nullità, specificando
che proprio in quanto essa dispone per il futuro, non incorre nei prospettati vizi
di legittimità costituzionale, ex articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione (Corte
cost., ord. 17 luglio 2009, n. 221);
-ha successivamente ribadito la manifesta infondatezza della questione di
legittimità della norma, sollevata in relazione agli articoli 24 e 97 della
Costituzione, in riferimento all’articolo 7, 2° comma, lettera a), della legge 27
luglio 2000, numero 212, che non ha rango di norma costituzionale, neppure
come norma interposta, nella parte in cui dispone la nullità delle sole cartelle di
pagamento emesse in base a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal le giugno 2008 e non di quelli consegnati in precedenza, qualora

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Angelina-Ma

tensore

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mancanti dell’indicazione del responsabile del procedimento e della data di
emissione e di notifica della cartella; e ciò in quanto la norma non incide sulla
posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al
predetto termine, né contrasta con norme costituzionali che impongano un
particolare regime di nullità per gli atti privi delle suddette indicazioni (Corte
cost., ord. 1 dicembre 2010, n. 349).

3.3.- Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in tema di
annullabilità degli atti amministrativi, sui quali, d’altronde, ha fatto leva la
sentenza impugnata per giungere all’annullamento della cartella.
Ebbene, l’applicazione di tali principi conduce ad escludere che i vizi
denunciati possano comportare la caducazione della cartella.
L’articolo 2locties della legge numero 241 del 1990, introdotto dall’articolo
14, 10 comma, della legge 11 febbraio 2005, numero 15 (unitamente all’intero
Capo

4—bis,

intitolato

“Efficacia ed invalidità del provvedimento

amministrativo, Revoca e recesso”), dopo aver ribadito, al primo comma, che il
provvedimento amministrativo è annullabile se <

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