Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17250 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 23/08/2016), n.17250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5541-2015 proposto da:

F.M., C.F. (OMISSIS), P.R. C.F. (OMISSIS),

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA MONTEMAGGi, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FERROEDILIZIA S.R.L., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PESTELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2014 r.g.n. 807/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato MONTEMAGGI LUCA;

udito l’Avvocato PESTELLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 883 del 2014, la Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo principale e quello incidentale proposti ai sensi dell’art. 1, commi 58 e ss. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che, confermando a sua volta l’ordinanza resa nella fase sommaria, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato ad alcuni lavoratori da Ferroedilizia s.r.l. e condannato la società, tra l’altro e per quello che qui rileva, al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 13 mensilità di retribuzione globale di fatto in favore di F.M. e di 14 mensilità in favore di P.R..

La Corte rilevava la carenza nella comunicazione di apertura della procedura dell’indicazione dei motivi che rendevano impossibile per l’azienda il ricorso all’adozione di misure alternative al licenziamento, nonchè la carenza nella comunicazione finale dell’indicazione delle concrete modalità applicative dei criteri di scelta dei dipendenti in esubero. Applicava quindi la tutela risarcitoria c.d. forte prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, terzo periodo come novellato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 per le ipotesi di violazione delle procedure richiamate dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12.

Non riteneva di applicare la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4 invocata dai reclamanti incidentali, argomentando che era infondata la tesi dei lavoratori secondo la quale la complessa operazione negoziale che aveva portato IFT in liquidazione a cedere una parte dell’azienda e del personale a Victory s.n.c. ed altra parte a Ferroedilizia era stata fittiziamente realizzata per sottrarre una parte dei lavoratori al licenziamento collettivo, considerato che nel verbale di accordo del luglio 2013 le 00.SS. non avevano contestato la sussistenza della crisi aziendale della società madre e che all’esito della complessa operazione di cessione risultavano create due distinte società; ha rilevato poi che Victory svolgeva per Ferroedilizia specifiche attività amministrative, per cui doveva escludersi la dipendenza sostanziale dalla seconda dei dipendenti della prima. Neppure risultava arbitraria ad avviso del giudice di merito l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ad alcuni lavoratori in possesso di una particolare specializzazione, che atteneva alla valutazione sull’utilità della conservazione della relativa posizione lavorativa; aggiungeva che i ricorrenti non avevano contestato l’elencazione analitica delle specializzazioni riconosciute da parte datoriale, se non con riferimento alla posizione della collega A., sulla quale era stata svolta istruttoria.

Per la cassazione della sentenza F.M. e P.R. hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Ferroedilizia srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso censurano le argomentazioni che hanno indotto la Corte territoriale ad applicare come conseguenza dell’illegittimità del licenziamento la tutela risarcitoria, piuttosto che la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 del novellato art. 18, richiamata dalla L. n. 223 del 1991, nuovo art. 5 per le ipotesi di “violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1”.

1. Come primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla ritenuta decisiva mancanza di prova della fittizietà della cessione dalla IFT in liquidazione a Victory del rapporto di lavoro di sette lavoratori, in tal modo sottratti dal numero dei lavoratori sui quali operare la scelta dei dipendenti da licenziare. Ribadiscono di aver dedotto già con il ricorso introduttivo nella fase sommaria che la cessione di tutti i dipendenti dell’originaria IFT in liquidazione, suddivisi tra Ferroedilizia e Victory, era solamente apparente, concretamente operando i dipendenti della seconda società, non coinvolta nel ridimensionamento, a stretto contatto con quelli della prima e addirittura impiegati nelle stesse mansioni un tempo svolte dei dipendenti di Ferroedilizia.

2. Come secondo motivo, deducono omessa valutazione dell’ ammissione o non contestazione da parte di Ferroedilizia ex art. 115 c.p.c. della decisiva mancanza di prova della fittizietà del rapporto di lavoro di sette lavoratori con Victory s.n.c.

3. Come terzo motivo, deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla prova del possesso delle specializzazioni in capo ad alcuni dei dipendenti di Ferroedilizia.

Sostengono di avere contestato l’effettiva sussistenza delle specializzazioni dei colleghi nelle note scritte di 5/11/2013, sì che la Corte d’appello avrebbe errato ripartendo il carico probatorio a carico dei ricorrenti relativamente la dimostrazione dell’effettivo possesso delle specializzazioni in capo ai lavoratori.

4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

La Corte d’appello ha esaminato le deduzioni formulate dai reclamanti incidentali in relazione all’asserita operazione simulatoria che nella loro prospettazione avrebbe consentito a IFT in liquidazione di sottrarre parte del personale al licenziamento collettivo, e le ha ritenute infondate, come riferito nello storico di lite.

Le censure si traducono quindi, al di là delle rubriche di stile, nella richiesta di riesame dell’intero materiale probatorio, che risulta inammissibile, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014.

5. Neppure il terzo motivo è fondato.

Il contenuto della memoria di costituzione trascritto nel ricorso non è idoneo a confutare l’interpretazione delle difese delle parti adottata dalla Corte d’appello, considerato che ivi si contestava l’ammissibilità del criterio che teneva conto delle specializzazioni, argomentazione confutata dal giudice di merito, e non la ricorrenza in concreto dei relativi presupposti fattuali.

La Corte territoriale si è quindi attenuta al principio secondo il quale il giudice di merito non può prendere in considerazione eventuali ragioni di illegittimità della procedura in parola, in difetto di specifiche censure, in quanto la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli quindi elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda. (Cass. civ. n. 2429 del 2012, n. 3330 del 2013, n. 19990 del 2014, a 10843 del 2015, n. 20436 del 2015). Tale principio implica la necessità che la parte indichi i vizi di forma o di sostanza che inficiano la procedura e dei quali intende valersi ai fini della sua inefficacia o annullabilità, nel rispetto degli oneri allegativi e probatori e dei termini di rito.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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