Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17250 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23628/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1637/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 7.10.08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 19 marzo 2004, accoglieva la domanda proposta in data 18 febbraio 1997 da P.M. T., dichiarava il diritto della ricorrente a percepire l’assegno per il nucleo familiare per gli anni 1991 e 1992 e condannava l’Inps alla relativa prestazione.

Proponeva appello l’Inps ribadendo l’eccezione di decadenza, già sollevata in primo grado, in relazione all’assegno per il nucleo familiare per l’anno 1992, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata il 31 marzo 1993 e l’azione giudiziaria, in mancanza di qualsiasi provvedimento da parte dell’Istituto, era stata promossa il 18 febbraio 1997, ben oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e successive modificazioni.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 24 novembre 2008, rigettava l’appello assumendo che la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Inps sulla domanda di prestazione previdenziale configurava un impedimento al decorso del termine di decadenza.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12718 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito con modificazioni in L. 14 novembre 1992, n. 483) dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua, infine, nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47″. Tale principio in motivazione è stato espressamente esteso anche al caso di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale. A fondamento della decisione le Sezioni Unite hanno sottolineato il carattere pubblicistico e l’indisponibilità della decadenza, nonchè la correlata impossibilità delle parti del rapporto previdenziale (sia parte privata che istituto previdenziale) di incidere con il loro comportamento, anche omissivo, sul decorso del termine decadenziale. Da ciò viene fatto derivare che il silenzio dell’amministrazione non può incidere sul decorso del termine decadenziale.

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non si è attenuta la sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, non essendo contestato che la domanda giudiziale sia stata proposta dall’interessata oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa, poichè la mancanza di un provvedimento esplicito dell’INPS sulla domanda non impedisce il decorso della decadenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di assegni familiari per l’anno 1992 proposta dalla P..

Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nei merito rigetta la domanda proposta da P.M.T..

Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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