Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17250 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10761/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 100/67/13, depositata in

data 4/03/2013, non notificata.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Nei confronti di M.L. (di seguito il contribuente), La Commissione tributaria provinciale di Salerno ha accolto parzialmente il ricorso avverso l’avviso di accertamento Iva e Irpef 2003, “fondato sulla attribuzione al contribuente di un reddito imponibile pari al 3% dei quasi 4 milioni di Euro portati da fatture emesse e non registrate”, sull’assunto che non si tratterebbe di reddito, ma di profitto di reato; ha rigettato il ricorso relativamente all’Iva.

2. La Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata il 4 marzo 2013, ha confermato la decisione di primo grado appellata dall’agenzia.

3. La sentenza è stata impugnata dall’agenzia delle entrate sulla base di due motivi; il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia “Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61, e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111Cost., e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4”; si contesta che la CTR abbia reso una decisione manchevole sotto il profilo giuridico perchè priva di riferimento alla fattispecie concreta e del percorso argomentativo necessario per la ricostruzione dell’iter logico seguito.

1.2. La censura è inammissibile. Per consolidato e condivisibile indirizzo di questa Corte “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento); mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825).

2.2. La sentenza impugnata non merita affatto cassazione per il dedotto vizio motivazionale, posto che, sia pure con stringata argomentazione, comunque espone la ragione essenziale per la quale ha accolto il gravame del contribuente, individuandola nella inesistenza di un reddito imponibile. Si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”. Trattandosi di motivazione che esplicita le ragioni della decisione, eventuali profili di “insufficienza o erroneità” della motivazione non determinano nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Con il secondo motivo, l’agenzia deduce “la violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando che la CTR, pur avendo affermato che le fatture false emesse dal contribuente avevano prodotto un reddito, era pervenuta alla erronea conclusione che esso non fosse soggetto a tassazione, senza considerare che, per effetto della normativa indicata in rubrica, il compenso derivante dalla commissione di un fatto illecito doveva comunque considerarsi soggetto a tassazione.

4. Il motivo è fondato. Si riporta la normativa rilevante nella fattispecie, a torto non considerata nella sentenza impugnata:

4.1. Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.

4.2. A sua volta, la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, dispone che: “Nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 6, comma 1, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.

4.3. Infine, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 34-bis, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.” stabilisce che: “In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi.”.

5. Si rileva, quindi, che questa Corte, in ordine alla mancata riferibilità del provento a qualcuna delle tipologie di redditi elencati nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, ha già avuto modo di precisare, con giurisprudenza condivisa in questa sede, che “In tema di imposte sui redditi, è legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria, accertata l’esistenza di reddito tassabile, lo abbia inquadrato in una categoria reddituale diversa da quella successivamente accertata, prima in sede penale e, poi, dalla commissione tributaria (nella specie trattasi di proventi illeciti, perchè frutto del reato di concussione, assoggettabili a tassazione come redditi diversi anche nel regime precedente l’entrata in vigore della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, ove non già sottoposti a sequestro o a confisca penale). Pertanto, una volta accertata la percezione da parte del contribuente di un determinato provento, non se ne può escludere la tassabilità, qualora l’Ufficio non lo inquadri nella corretta categoria reddituale”. (Sez. 5, Sentenza n. 23238 del 27/10/2006, Rv. 594952 – 01; sez. 5, sent. N. 8041/2008, Rv 602417).

6. Emerge, quindi, l’erroneità della decisione della CTR, laddove, pur avendo riconosciuto che l’applicazione al contribuente di un “reddito imponibile pari al 3% dei quasi 4 milioni di Euro portati da fatture emesse e non registrate”, era somma “persino prudenziale” a fronte del beneficio ricavato dagli annotatori, ha ritenuto che non fossero soggetti a ripresa sol perchè qualificati come reddito.

7. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte, a seguito di riconvocazione, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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