Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17250 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 12/08/2011), n.17250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata

e difesa dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 476/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2006 r.g.n. 1593/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in

subordine inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22 giugno 2006, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste Italiane s.p.a e F.D. per il periodo dal 21 giugno al 31 agosto 2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002…”; con la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto non rispettata la regola della specificità della causale giustificativa del termine – stabilita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 – con la indicazione di motivi di carattere generale e dall’offerta di prova di “circostanze organizzative generiche, senza alcun cenno alla riconducibilità in concreto dell’assunzione alle esigenze produttive e organizzative” e senza alcun cenno specifico alla situazione dell’ufficio cui era stato destinato il lavoratore e alla situazione professionale attribuitagli.

Con ricorso notificato il 21 giugno 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 2094, 2099, 1206, 1207 e 1217 c.c., la cassazione di tale sentenza.

Resiste alle domande F.D. con rituale controricorso, depositando altresì una memoria. Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Con esso, infatti la società ricorrente si limita a censurare il riferimento fatto dalla sentenza alla necessità di una specificazione del modo in cui le esigenze di carattere generale indicate si fossero, nel caso esaminato, riflesse nella situazione dell’ufficio di assegnazione del lavoratore, affermando che tali esigenze si erano manifestate a livello nazionale, ma non contesta la natura generica della relativa indicazione nel contratto di lavoro.

In proposito, con specifico riferimento alla interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, sart. 1, comma 2, questa Corte ha avuto modo ripetutamente e in maniera uniforme di rilevare (cfr. ad es. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279) che con l’espressione “specificate” usata dalla norma, già di per sè di chiaro significato, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto individuale di lavoro, si è infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985), del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.

Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale.

In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata e quindi il controllo di effettività delle stesse.

Questa Corte ha inoltre affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può peraltro risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Orbene, nel caso in esame, evidente essendo, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte di merito, la genericità della prima parte della causale indicata nel contratto di lavoro, adattabile ad una serie infinita di situazioni specifiche, la società non spiega e non illustra, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, se e in che senso la specificazione di una tale enunciazione possa essere ravvisata nel richiamo al contenuto degli accordi indicati nella parte finale.

Il secondo subordinato motivo coinvolge il tema delle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità del termine e conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto – che assorbe anche l’argomento del difetto di motivazione, in ordine al quale del resto manca nel ricorso l’indicazione di un ulteriore momento di sintesi illustrativa: “Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c.”.

Trattasi di quesito generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve infatti essere formulato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.

In proposito, come rilevato da Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, a fini indicativi “potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata”, le ragioni della cui erroneità sono adeguatamente illustrate nel motivo.

Concludendo, nel caso in esame la genericità, astrattezza e quindi non pertinenza del quesito ne determina l’inesistenza e con essa l’inammissibilità del relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

Deve infine affermarsi che non è invocabile nel presente giudizio l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.

Costituisce infatti condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è circoscritto dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, in quanto il rigetto dei motivi inerenti la questione della ritenuta nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato determina la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

E’ infine necessario che tali motivi siano ammissibili nel giudizio in cui si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens.

Nel caso in esame l’unico motivo che riguarda il tema coinvolto dalla nuova disciplina retroattiva è il secondo, il quale peraltro è stato ritenuto inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al F. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA, con distrazione all’avv. Luigi Zezza.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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