Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1725 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. III, 26/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35222-2018 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO FAZIO,

ANTONELLA MICELE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO COLIVA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2116/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 758/2016 questa Suprema Corte, accogliendo il terzo motivo del ricorso proposto dalla regione Emilia-Romagna avverso sentenza n. 5/2011 della Corte d’appello di Bologna, la cassava in relazione con rinvio alla stessa corte territoriale.

La regione, con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2017 alla controparte Generali Italia S.p.A., riassumeva la causa davanti al giudice di rinvio per ottenerne la condanna di Generali Italia a manlevarla da quanto corrisposto a seguito di una transazione a C.F. ed R.A., genitori di R.F., il quale aveva subito gravi lesioni alla nascita per responsabilità di sanitari della Usl (OMISSIS), cui per legge era poi succeduta la regione. In particolare, la riassumente intendeva ottenere la condanna della compagnia, entro il massimale di polizza, per una somma complessiva di Euro 103.291,38 per le spese mediche sostenute dai genitori per la cura del figlio.

La Corte d’appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza del 7 agosto 2018, rigettava l’appello della regione.

La regione ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difesa la compagnia assicuratrice con ricorso incidentale, depositando altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 2909 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il terzo motivo del ricorso accolto nella sentenza n. 758/2016 riguardava il rigetto, da parte del giudice d’appello, della domanda di condanna della compagnia assicuratrice a corrispondere l’indennizzo assicurativo quanto all’importo versato in via transattiva dalla regione a C.F. ed R.A. per il danno rappresentato dalle spese mediche da loro sostenute, entro il massimale di polizza moltiplicato per due, e quindi per un totale di Euro 103.291,38. La sentenza d’appello cassata aveva infatti rigettato la relativa domanda per carenza di prova a causa della mancata acquisizione nel fascicolo d’ufficio della documentazione attinente a tali spese esibita al collegio incaricato di espletare la consulenza tecnica d’ufficio.

Questa Suprema Corte aveva accolto il motivo così motivando:

“Il mancato riconoscimento delle spese…, motivato dal giudice di appello con l’asserita carenza di prova sul punto, è contraddetto in parte qua dalle puntuali indicazioni fornite dal collegio peritale, che, al folio 28 dell’elaborato tecnico, riconoscono la congruità delle spese mediche sostenute e documentate da parte degli attori. Il contenuto della documentazione…, pertanto, deve ritenersi idoneo, per relationem e nonostante la sua materiale assenza agli atti di causa, a fondare la predetta richiesta”.

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che il giudice di rinvio avrebbe ritenuto che questa Suprema Corte si fosse limitata a riconoscere l’astratta indennizzabilità, dovendo quindi il giudice di rinvio accertare se in concreto si potesse esercitare il diritto all’indennizzo. In tal modo il giudice di rinvio avrebbe violato l’art. 394 e art. 384 c.p.c., comma 2, per cui il giudice di rinvio non può “estendere i suoi accertamenti a premesse fattuali che costituiscono il presupposto della decisione”.

Inoltre la compagnia assicuratrice non avrebbe mai contestato che la transazione tra la regione e i genitori di R.F. riguardasse anche le spese mediche; nè l’avrebbero mai negato i giudici di merito in primo e in secondo grado. Il giudice di rinvio non potrebbe quindi sollevare “questioni diverse e ulteriori”: avrebbe pertanto violato, oltre all’art. 394 e art. 384 c.p.c., comma 2, l’art. 2909 c.c.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c.

Qualora si ritenga che il giudice di rinvio potesse mettere in dubbio l’an del diritto all’indennizzo, si dovrebbe ritenere che avrebbe errato nel reputare insussistenti elementi per condurre ad escludere che quanto era stato corrisposto in forza della transazione coprisse anche le spese mediche di cura, voce di danno emergente e il cui risarcimento sarebbe stato chiesto dai genitori di R.F. nell’atto di citazione di primo grado. In realtà la transazione avrebbe coperto tutto e i genitori rinunciato ad ogni domanda nei confronti della regione.

Osserva la ricorrente che mediante la prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. è raggiungibile una prova completa per fondare la decisione. Sarebbe pertanto erroneo pretendere una prova documentale in ordine all’inclusione nella transazione anche delle spese mediche de quibus.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1226 c.c.

La Corte d’appello avrebbe anche rigettato per impossibilità della liquidazione del danno, pure in via equitativa. In tal modo avrebbe violato l’art. 2909 c.c., perchè il giudice di legittimità avrebbe ritenuto la documentazione su cui il collegio peritale si era espresso idonea, pur non essendo agli atti: principio di diritto disapplicato dal giudice di rinvio.

Il giudice di rinvio inoltre avrebbe violato l’art. 1226 c.c.: è possibile infatti la liquidazione equitativa se non può essere fornita la prova del preciso quantum del danno o se determinarlo è di estrema difficoltà.

La mancata produzione della documentazione delle spese mediche deriverebbe poi dalla transazione stipulata tra gli attori C./ R. e la regione: altrimenti, essendo applicabile l’art. 184 c.p.c. nel testo di cui alla L. n. 581 del 1950, la documentazione sarebbe stata prodotta dagli attori prima che la causa fosse trattenuta in decisione.

4. Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c.

Il giudice di rinvio ha rigettato l’istanza di esibizione dei documenti relativi alle spese mediche presentata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. dalla regione nell’atto di riassunzione dopo la sentenza di legittimità. In tal modo la corte territoriale avrebbe impedito l’esercizio del diritto di difesa dell’attuale ricorrente.

La motivazione del rigetto dell’istanza non sarebbe ragionevole: afferma la corte territoriale che sarebbe indimostrabile che i documenti esibiti ex art. 210 c.p.c. “siano quelli esaminati dal c.t.u.” – e a questo la ricorrente oppone che i genitori di R.F. non avrebbero avuto alcun interesse per esibire documenti diversi – e che l’esibizione non avrebbe provato che la transazione includeva, e in quale misura, le spese mediche – al riguardo la ricorrente rinvia al secondo motivo del presente ricorso -.

5. Il ricorso incidentale si basa su due motivi.

5.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi relativi al giudicato interno, per avere il giudice di rinvio errato nel ritenere insussistente il giudicato interno sulla inapplicabilità della copertura assicurativa alla voce di danno di cui si tratta.

5.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 383,384 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto che il giudice di legittimità, accogliendo il terzo motivo del ricorso, avesse presupposto l’indennizzabilità in astratto delle spese mediche, laddove la portata della polizza non sarebbe stata oggetto di statuizione della sentenza di legittimità.

6. Il ricorso principale, come ora si verrà a constatare, non è accoglibile, per cui non occorrerà vagliare l’incidentale, chiaramente condizionato.

7. E’ il caso di rilevare subito che la sentenza del giudice di rinvio presenta due rationes decidendi.

7.1 La prima è quella per cui mancherebbe ogni elemento nel senso che quanto pagato per transazione dalla regione ai danneggiati avesse incluso anche la voce di danno delle spese mediche di cui si tratta. A tacer d’altro, se così fosse la sentenza n. 758/2016 di questa Suprema Corte avrebbe dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso (quello invece accolto) per difetto di interesse, anzichè cassare (sul novum di questa insostenibile ratio si esprime pure la parte finale del primo motivo del ricorso).

7.2 La seconda è quella per cui il giudice di rinvio trascrive il riferimento della c.t.u. alle spese mediche sulla base del quale la sentenza n. 758/2016 aveva cassato affermando la validità della prova anche per relationem, ed evidentemente affidando a questo punto al giudice di rinvio la quantificazione del danno, in via equitativa o meno.

In sostanza, il giudice di rinvio, implicitamente dato atto dell’assenza di elementi per liquidare in piena cognizione, nega altresì che sia attuabile una liquidazione equitativa, per assoluta assenza di elementi di supporto.

8. E’ chiaro che anche la liquidazione equitativa deve comunque fondarsi su criteri quantificativi che traggano origine in qualche elemento oggettivo, tal liquidazione altrimenti diventando, anzichè un accertamento, un arbitrio, oppure un, per così dire sotterraneo, danno punitivo non previsto ex lege.

Non vi è dunque, nella valutazione operata dalla corte territoriale, nè un illegittimo superamento della natura chiusa del giudizio di rinvio – come in sostanza prospetta la prima parte del primo motivo di questo ricorso – nè una violazione dell’art. 1226 c.c. come denuncia invece il terzo motivo (il secondo non è sorretto da interesse perchè riguarda il diniego dell’an del diritto, inequivocamente insussistente nella sentenza impugnata) nella sua prima parte.

9. Vanno peraltro vagliati congiuntamente il terzo motivo nella parte in cui si occupa della produzione della documentazione medica e il quarto motivo in relazione alla pretesa violazione dell’art. 210 c.p.c.

Il quarto motivo lamenta che il giudice di rinvio ha impedito l’esercizio del diritto di difesa della regione rigettando l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione delle spese de quibus, istanza che la ricorrente ammette di avere proposto nell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., adducendo violazione del diritto costituzionale di difesa e argomentando poi sulla critica alla motivazione del rigetto dell’istanza fornita dalla sentenza.

Anzitutto deve rilevarsi che la questione è di diritto, per cui non è censurabile sotto il profilo della motivazione.

In secondo luogo, non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa proprio per quello che nella parte finale del terzo motivo la regione richiama a proposito della vicenda processuale: la transazione avvenne durante il primo grado tra la regione e i danneggiati, quando ancora era applicabile l’art. 184 c.p.c. nel testo di cui alla L. n. 581 del 1950, onde la produzione della documentazione poteva avvenire fino al trattenimento in decisione della causa. I danneggiati, ovviamente per la sopravvenuta mancanza del loro interesse, non depositarono i documenti esibiti al collegio peritale. Ciò non toglie che la regione avrebbe allora potuto esercitare il suo diritto di difesa provvedendo a depositarli, se ne aveva copia (come è probabile, visto il raggiungimento della transazione), oppure – e soprattutto – proponendo allora l’istanza ex art. 210 c.p.c.

Se dunque la regione è pervenuta al giudizio di rinvio senza avere ancora inserito nel compendio probatorio i documenti relativi alle spese mediche in questione, ciò non è derivato da una lesione del suo diritto di difesa, bensì dal malgoverno del suo esercizio.

Anche questa censura, in conclusione, è priva di consistenza.

10. Il ricorso principale va quindi rigettato, con assorbimento dell’incidentale. La peculiare varietà della lunga vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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