Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1725 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 25/01/2011), n.1725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32226/2006 proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO A.BELTRAMELLI I-C, presso lo studio dell’avvocato

AQUILINO Arnaldo, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G. (OMISSIS), M.F., LA

FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), M.M.;

– intimati –

sul ricorso 1594/2007 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUSEBI FRANCO

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA-SAI S.P.A. (già LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.), in

persona del Dott. IVANO CANTARALE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BINETTI

DOMENICO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.C., M.M., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 680/2005 del TRIBUNALE di PESARO, emessa il

17/10/2005, depositata il 17/10/2005 R.G.N. 553/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato CHIABOTTO SUSANNA (per delega dell’Avv. EUSEBI

FRANCO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che R.C., proponeva ricorso principale per cassazione della sentenza emanata dal Tribunale di Pesaro specificata in epigrafe;

Che R.G. resisteva al ricorso principale proponendo a sua volta ricorso incidentale avverso la stessa sentenza;

Considerato che R.C. e R.G., con atto scritto, sottoscritto anche dai difensori, dichiaravano di rinunziare rispettivamente al ricorso principale e a quello incidentale;

Considerato che la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. e i suoi difensori, sottoscrivevano per accettazione l’atto di rinuncia;

Considerato che il P.M. chiedeva che la Corte di Cassazione dichiarasse l’estinzione del procedimento per rinunzia;

Considerato che la rinunzia comporta l’estinzione del giudizio di cassazione (art. 375 c.p.c.);

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza alla udienza, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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