Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1725 del 24/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1725 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA
ORDINANZA
sul ricorso 24307-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
HEWLETT
2017
2650
PACKARD
ITALIANA
SRL,
elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso
lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIANFRANCO DI GARBO, BARBARA FAINI, FRANCESCO
FLORENZANO;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 24/01/2018
avverso la sentenza n. 1489/2014 della
h
COMM.TRIB.REG.
tett A gt’a
dMLM1.L~, depositata il 21/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott.
LAURA
TRICOMI.
RITENUTO CHE:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su
indicata, che ha confermato la prima decisione che aveva annullato la
cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2005, sia
pure con diversa motivazione.
Secondo il giudice di primo grado la cartella andava annullata in
quanto la società aveva provato di avere provveduto
tempestivamente al versamento degli acconti IRAP ed IRES, per cui
appariva illegittima la irrogazione delle sanzioni.
A parere del giudice di appello, invece, la cartella era illegittima in
quanto priva di motivazione.
Resiste la contribuente con controricorso corredato da memoria
ex art.378 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 53, 54 e 56 del d.lgs.
n.546/1992 (art.360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) per avere la CTR
dichiarato l’illegittimità della cartella perché priva di motivazione (così
riformando la statuizione di primo grado solo quanto alla
ratio
decidendi) in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato, atteso che la denuncia di difetto di motivazione
della cartella, proposta in primo grado dalla società, non era stata
reiterata nelle controdeduzioni in appello.
i
R.G.N. 24307/2014
Cons. est. Laura Tricorni
tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia, in epigrafe
2. Il motivo è fondato. Come emerge alla trascrizione degli atti in
assolvimento dell’onere di autosufficienza, la società non riprodusse
tale censura in appello e la decisione impugnata è viziata da
ultrapetizione.
3. Tale determinazione assorbe l’eccezione di inammissibilità del
disattesa la richiesta di correzione della motivazione ex art.384,
ultimo comma, cod. proc. civ., sollecitata dalla società, atteso che la
stessa presupporrebbe un riesame del merito inammissibile in sede di
legittimità.
4. Gli altri motivi, con i quali si denuncia la violazione degli artt.
2697 e 2909 cod. civ. , 324 cod. proc. civ., 36 bis del d.P.R.
n.600/1973, 25 del d.P.R. n.602/1973, 7 della legge n.212/2000 (in
relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) e l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’effettivo
contenuto di altra cartella emessa nei confronti della stessa parte
(art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. ), sono assorbiti.
5. In conclusione, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti
gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia, non
potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della
Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR della Lombardia
in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017.
motivo proposta dalla controricorrente. In proposito va anche