Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1725 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25839-2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GHERARDO MARIA

GISMONDI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO VITTUCCI

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE C. FELICE 103 C/O S.BERCHICCI, presso lo studio dell’avvocato

GIAN LUCA CORLEONE, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2348/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – La Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 14 aprile 2015, rigettava l’impugnazione proposta da T.G. avverso la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dallo stesso attore per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) e del quale asseriva essere responsabile C.V., proprietario e conducente dell’autovettura, assicurata con la Nuova Tirrena S.p.A. (successivamente Groupama Assicurazioni S.p.A.), con la quale, alla guida del proprio motociclo, era venuto in collisione.

La Corte territoriale, nel confermare l’accertamento di fatto del primo giudice, ribadiva che il sinistro si era verificato per colpa del T. (che aveva invaso l’opposta corsia di marcia a seguito di un sorpasso in corrispondenza di un dosso) e che nessuna incidena causale aveva avuto la condotta del C. (seppure la velocità da questi tenuta “potesse essere lievemente superiore ai limiti vigenti in loco” e che il medesimo “procedesse non perfettamente accostato al margine destro”).

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.G., affidandosi a due motivi (e chiedendo la decisione nel merito, con liquidazione dei danni, sub “3) Sulla quantificazione e liquidazione del danno patito dal T.G..

Resiste con controricorso la Società Groupama Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Vittorio C..

3. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2 e “di ogni altra norma collegata in tema di risarcimento danni”.

Ci si duole – attraverso l’evidenziazione di omissioni ed aporie presenti nell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, anche alla luce di talune risultanze istruttorie non correttamente valutate – che la Corte di appello abbia stabilito l’esclusiva responsabilità di esso T. nella causazione del sinistro per cui è causa “non motivando… in maniera esaustiva e non contraddittoria la mancata attribuzione di una percentuale di responsabilità” in capo al C..

4. – Con il secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 C.d.S., comma 1.

La Corte di appello, avendo riconosciuto che il C. non viaggiava tenendo rigorosamente il margine destro della propria carreggiata, avrebbe violato la disposi ione indicata in rubrica e con essa la preesunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 non essendo stato detto comportamento pienamente conforme alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza.

4.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili (là dove gli argomenti sub 3, in ordine alla liquidazione del danno, rimangono assorbiti da detto esito delle veicolate censure).

Essi, infatti, lungi dal denunciare effittivamente degli errores in iudicando del giudice di appello (che non sono comunque ravvisabili, avendo la Corte territoriale escluso l’incidenza causale stessa della condotta del C. nella determinazione del sinistro e, quindi, correttamente operando sul piano della causalità materiale, ex artt. 40 e 41 c.p.), si incentrano su critiche riguardanti la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte dei soggetti ivi coinvolti, anche in relazione al punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., ossia su aspetti che (come da giurisprudenza consolidata: tra le tante, Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028) attengono ad un giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità, ove – alla stregua del paradigma censorio di cui al novellato e vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis nella presente controversia) – non si denunci (e si possa quindi, in ipotesi, riscontrare) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Vizio, questo, che, nella specie, non viene affatto dedotto (e semmai avrebbe dovuto esserlo nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con l’indicazione del fatto storico, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, del “come” e del “quando” – nel quadro processuale – tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e della “decisività” del fatto stesso) e che, in ogni caso, non trova neppure rispondenza nella sostanza delle doglianze di parte ricorrente, là dove l’unica critica di omesso esame” attiene a circostanza (l’invasione della opposta corsia di marcia da parte dell’autovettura condotta dal C.) che, invero, è solo espressiva di una ricostruzione della dinamica del sinistro diversa ed alternativa rispetto a quella accertata dal giudice del merito.

5. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, che non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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