Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17249 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20934-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V.TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICO ROSSI delega in calce;

– ricorrenti –

contro

CEIM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 24,

presso lo studio dell’avvocato CARLO GERONIMO CARDIA, che lo

rappresenta e difende delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 648/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso. udito per il controricorrente

l’Avvocato ASCALI per delega avvocato CARDIA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La soc. C.E.IM srl in liquidazione impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. 206326910 notificato in data 18.8.2011 dall’Amministrazione di Roma Capitale emesso per omesso versamento dell’imposta ICI relativamente all’anno 2006 in riferimento agli immobili indicati nell’avviso di accertamento per la somma di Euro 443.180,32, deducendo la carenza di legittimazione passiva.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che il contratto di cessione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra C.E.IM srl e Italease Gestioni Beni spa, ancorchè non registrato e reso pubblico1fosse valido a tutti gli effetti.

3. La sentenza veniva impugnata da Roma Capitale e l’adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando: a) che per gli atti di cessione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare è prevista la forma scritta e l’assoggettamento alla registrazione solo in caso di uso; b) che il contratto di cessione n. (OMISSIS) avente ad oggetto gli immobili oggetto dell’accertamento risultava indicato in un successivo atto stipulato tra Italease Gestione Beni spa ad un soggetto terzo regolarmente registrato e conoscibile da terzi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Roma Capitale deducendo un unico motivo. C.E.IM srl ha resistito depositando controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un unico articolato motivo denuncia l’Ente territoriale violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 con la L. n. 220 del 2010 e con l’art. 2645 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la CTR avrebbe errato nel non aver ritenuto la sussistenza dell’onere di registrazione e trascrizione della scrittura al fine di renderla opponibile ai terzi così consentendo all’Amministrazione di poter venire a conoscenza, attraverso i dati ricavati dai pubblici registri, del collegamento soggettivo degli immobili da sottoporre a tassazione.

2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1 Il testo del ricorso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, delloò svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito.

3. Il motivo di ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.

3.1 Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,…per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

3.2 E’ pacifico che i beni immobili oggetto dell’avviso di accertamento siano stati con una operazione di vendita e concessione di leasing finanziario redatta con atto notarile del 12.5.2005 alienati dalla Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) alla Banca Italease spa che li ha contestualmente concessi in locazione finanziaria a C E.IM srl e altrettanto incontestato che la soc. C.E.IM srl abbia ceduto il contratto- e quindi la propria posizione di locatario/utilizzatore – alla Italease Gestioni Beni spa con atto del 12.5.2005, stipulato mediante scrittura privata non autenticata nè registrata e/o trascritta presso la conservatoria ‘del pubblici registri. Risulta, infine, incontroverso che il resistente sia stato individuato quale soggetto obbligato al versamento dell’ICI sulla base delle risultanze dei pubblici registri consultati dall’ente impositore.

3.3 Ciò premesso va rilevato come allorquando l’amministrazione secondo i dati in suo possesso (annotazioni catastali, risultanze dei registri immobiliari sistemi informativi) individua il titolare passivo del rapporto di imposta (nella fattispecie rappresentato dall’utilizzatore/locatario del beni oggetto di contratto di locazione finanziaria) spetta quest’ultimo fornire adeguata dimostrazione del contrario. (cfr. Cass. 14404/2017, 13061/2017).

3.4 Nella fattispecie C.E.I.M srl a dimostrazione della circostanza che per l’anno 2006 non era locatario ha prodotto il richiamato contratto di cessione della locazione finanziaria a Italease Gestioni Beni spa redatto, in data 12.5.2015, in forma scritta ma non trascritto, nè registrato.

3.5 Osserva il Collegio come l’art. 2704 c.c., comma 1, stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritto dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. La disposizione stabilisce quindi che la data della scrittura privata non autenticata possa essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il documento è stato effettivamente formato ma solo da quando si verificano i fatti e gli eventi menzionati dalla norma medesima.

3.6 Questo Collegio in più di una decisione (cfr Cass. 2402/20007626/2006, 29451/2008) ha avuto occasione di ritenere che, sulla base della normativa tributaria vigente, il legislatore abbia inteso includere nel concetto di “terzo” cui fa riferimento l’art. 2704 c.c., anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso. Nella fattispecie in esame la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta individuazione del soggetto passivo dell’imposta.

3.7 Alla stregua delle suesposte considerazioni non v’è dubbio che il Comune di Roma debba considerarsi terzo rispetto all’atto di cessione da C.E.IM srl a Italease Gestioni Beni della posizione di locatario/utilizzatore e che pertanto all’Ente territoriale non sia opponibile la data del 12.5.2005 apposta all’atto di cessione in quanto nè la sottoscrizione è stata autenticata nè l’atto è stato registrato.

3.8 Risulta accertato dall’impugnata sentenza che l’atto traslativo del contratto di leasing sia stato espressamente richiamato dal contratto di compravendita, avente data certa, di uno degli immobili oggetto di locazione finanziaria, stipulato il 19.2.2007 nr, rep. (OMISSIS) tra Banca Italease ed un soggetto terzo. Nell’atto negoziale si legge espressamente ” con scrittura privata datata 12.5.2005 la C.E.I.M. srl ha ceduto a far data dal 1 agosto 2005 alla Italease il detto contratto di locazione finanziaria”).

3.9 Lo specifico richiamo dell’atto di cessione della posizione di locatario-utilizzatore del bene oggetto di tassazione in un contratto di compravendita concluso per atto pubblico è idoneo, ai sensi dell’art. 2704 c.c., a determinare come “certa” la data della sottoscrizione della scrittura privata in questione che diventa in tal modo opponibile all’Ente impositore terzo ma solo a partire dal 19.2.2007 data della stipula del secondo atto all’interno del quale è stata menzionata la scrittura privata non registrata.

3.10 L’impugnata sentenza affronta la questione della opponibilità ai terzi dalla data recata da una scrittura privata non autenticata nel passaggio motivazionale dove si afferma ” pertanto, anche se giuridicamente non sussiste obbligo di registrazione, almeno uno dei contratti risulta indicato in un atto regolarmente registrato e come tale conoscibile anche da terzi”.

3.11 Muovendo da tale rilievo, la CTR, applicando correttamente la disposizione civilistica sopra indicata, avrebbe dovuto affermare l’inopponibilità all’Ente impositore della scrittura privata di cessione del contratto di leasing per l’ICI richiesta dal Comune di Roma con l’impugnato atto di liquidazione per l’anno imposta 2006.

3.12 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione che si atterrà alla regula iuris sopra indicata e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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