Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17249 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12729/2019 proposto da:

O.J., (alias E.J.), elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via Faà Di Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Marta

Di Tullio, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5849/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.J., cittadino nigeriano proveniente dal Delta State, avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale – nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.

A ragione della decisione, il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria fossero infondate, vuoi perchè il racconto del richiedente, quanto al pericolo di essere vittima di persecuzioni nel proprio Paese di origine o di rimanere esposto ad una grave minaccia per mano degli (OMISSIS), della quale era stato adepto il padre ed a cui egli aveva rifiutato di aderire – era stato giudicato inverosimile, vuoi perchè, secondo le più aggiornate ed attendibili fonti di informazione compulsate, nel Delta State, sua regione di provenienza, non era presente una situazione di conflitto armato interno, suscettibile di generare un clima di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Nulla, inoltre, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità ovvero ad una sua effettiva integrazione in Italia, in funzione di una revisione del diniego della protezione umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di O.J. è affidato a due motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, al protocollo procedimentale delineato dal comma 5, lett. c), della norma evocata, che impone al giudice di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, eventualmente officiosamente acquisite.

Il motivo è inammissibile.

Le argomentazioni cui esso è affidato sono generiche, perchè non aggrediscono la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della reclamata protezione internazionale, nelle forme del rifugio politico, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b): cioè non solo l’incoerenza e l’implausibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma anche la loro contraddittorietà con le informazioni officiosamente attinte dal Tribunale sul conto degli (OMISSIS): “quale setta ad acceso elitario e volontario e, come tale, non compatibile con il tentativo di reclutamento coercitivo descritto dal richiedente, peraltro costituita essenzialmente da persone di etnia Yoruba (come da fonti espressamente citate), differentemente da quanto dichiarato dall’istante, definitosi appartenente all’etnia Agbor”.

Si tratta di valutazione non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 21142 del 07/08/2019; Rv. 654674; Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549): norma, questa, neppure evocata dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il Tribunale fatto erronea applicazione della norma indicata in riferimento ai parametri interpretativi della stessa.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, citate le fonti qualificate compulsate, riguardanti la situazione del Delta State, regione di provenienza del richiedente protezione, ha evidenziato come queste non dessero conto di veri e propri conflitti in atto, bensì esclusivamente di alcuni atti di violenza, consistiti, per lo più, in sabotaggi degli impianti petroliferi, come tali non in grado di esporre a pericolo la generalità della popolazione della regione e, comunque, non la vita o l’incolumità del richiedente, che nulla di specifico aveva allegato in ordine ad una sua peculiare condizione di coinvolgimento o esposizione ai menzionati, isolati, atti di violenza.

Donde, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, il ricorrente articola rilievi, peraltro, del tutto generici, rivolti al merito della decisione impugnata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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