Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17249 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17249 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 26754-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FORNI MORENO, BARALDI ELISABETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata 1’08/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/07/2013

udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 61104/09, depositata 1’8.7.2009, la CTR
dell’Emilia in riforma della decisione della CTP di Bologna, ha

Moreno Forni avverso l’avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate
in misura ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del
1986, non avendo la contribuente rispettato l’impegno a stabilire
la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile
acquistato entro il termine di un anno. I giudici d’appello hanno
ritenuto che tale termine andava computato dalla concreta
disponibilità dell’immobile, termine che era stato rispettato,
avendo i contribuenti trasferito la residenza entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile
stesso.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un unico motivo. I contribuenti non hanno
depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente lamenta, ex art 360,
l° co, n. 3 cpc, che, nel ritenere illegittima la decadenza dal
beneficio dell’agevolazione sulla prima casa, la CTR ha violato
l’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del
1986.
2. Il motivo è fondato. Ed, infatti, ai sensi del comma 2

i

accolto l’impugnazione proposta da Elisabetta Baraldi e da

bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa
all’acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze

lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si
impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune
entro il termine di diciotto mesi. 3. La realizzazione
dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un
elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto
e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della
registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio
obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può,
solo, tenersi conto -proprio perché non inerente ad un suo
comportamento- della sopravvenienza di un caso di forza
maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento
dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte
obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento,
circostanza neppure allegata nella specie; mentre, resta esclusa la
rilevanza dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato
la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato
(cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione
-necessità di definire i rapporti economici tra i compratori,
coniugi poi separatisi- del mancato reinvestimento nell’acquisto
di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile
acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”).

2

anagrafiche, l’acquirente abbia la residenza (o presti attività

MENTE DA REGtsTRAZIONE
264h9144
AI SENS1
A – N, 5
N. 131 Tt-13
MATEZ.LA rp.IBUTAKIA

4. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale
principio, va, quindi, cassata, e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art

stato acquistato il 6.6.2000, registrato il 26.6.2000 e la residenza
trasferita il 21.1.2002.
La peculiarità del caso e l’assenza di una giurisprudenza
consolidata rendono opportuna la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 201
Il Consigliere estensore

reside

384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo, essendo l’immobile

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