Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17248 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12726/2019 proposto da:

B.M.R., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Faà Di Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5536/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da B.M.R., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale – nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla concessione della protezione sussidiaria ha rilevato che i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione territoriale consentivano di escludere che il richiedente potesse subire, in ipotesi di rimpatrio, una delle forme di persecuzione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, ovvero uno dei danni gravi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), perchè dalle sue dichiarazioni era emerso che egli si era allontanato dal Paese di origine per “problemi con i cugini per motivi legati alla proprietà di un terreno” e che temeva di farvi ritorno perchè non era in condizione di far fronte all’impegno economico assunto con coloro che avevano finanziato il suo viaggio per l’Occidente e perchè, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), le informazioni sul Bangladesh, desunte da fonti qualificate (Freedom House, libertà nel mondo 2017 – Bangladesh, in http://www.refworld.org e report di Amnesty International), pur dando atto dell’esistenza di una condizione di insicurezza del paese, non consentivano di configurarne la situazione nei termini del conflitto interno o della violenza generalizzata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha evidenziato che i seri motivi atti a giustificarne il riconoscimento, non emergevano nè dalla situazione soggettiva del richiedente, nè da quella del Paese di origine, operata oltretutto la dovuta comparazione tra la sua condizione di vita in Bangladesh e il livello di integrazione conseguito in Italia.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di B.M.R. è affidato a tre motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e dell’art. 16 Direttiva Procedura 2013/32 UE, per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, al protocollo procedimentale delineato dal comma 5, lett. c), della norma evocata, che impone al giudice di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, eventualmente officiosamente acquisite ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il motivo è inammissibile.

Le argomentazioni cui esso è affidato sono generiche, perchè non aggrediscono la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della reclamata protezione internazionale, nelle forme del rifugio politico, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b): segnatamente la non inquadrabilità delle ragioni addotte a motivo dell’allontanamento dal Paese di origine in una delle forme di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato o in un trattamento inumano che giustifica la concessione della protezione sussidiaria.

Peraltro, in ipotesi di allegazione di una situazione di esposizione a rischio promanante da una fonte privata, suscettibile di rilevare ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi altrimenti attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; onere cui il ricorrente non ha adempiuto nei termini richiesti.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7, e art. 14, lett. b), per avere il Tribunale fatto erronea applicazione della norma – quella di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), – che impone all’Autorità decidente di verificare, in ipotesi di persecuzione o trattamento inumano promanante da soggetti privati che lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono offrire protezione.

Il motivo è inammissibile.

Le deduzioni sul punto sono genericamente articolate, in quanto prive di confronto critico con l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il richiedente non aveva fatto ricorso alla polizia, per ottenere tutela dalle prevaricazioni subite dai parenti, senza darne giustificata ragione, nè aveva allegato motivi da cui desumere l’impossibilità di ottenere protezione dallo Stato.

Premesso che le controversie familiari non configurano alcuno dei motivi di persecuzione in base ai quali tale forma di protezione viene assicurata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, il quale contempla esclusivamente i motivi di “razza”, “religione”, “nazionalità”, appartenenza a un “particolare gruppo sociale”, “opinione politica”, va rilevato che correttamente il Tribunale ha qualificato le stesse come ipotesi di trattamento inumano ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. b), (Sez. 6 – 1, n. 25873 del 18/11/2013, Rv. 628471 – 01); sicchè la denunciata violazione di legge non sussiste. Invero, il ricorrente avrebbe, al più, potuto far valere l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo al tema indicato, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma tale norma non ha neppure invocato nel ricorso.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria, non avrebbe operato il collegamento tra la situazione personale del richiedente e la situazione del Paese di origine ed avrebbe omesso l’esame dell’inserimento lavorativo del richiedente, risultante dagli atti.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, attenendosi all’indicazione nomofilattica – che oggi ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02) – secondo la quale, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1-, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298), ha evidenziato come non fossero state offerte dall’istante specifiche allegazioni in ordine ad una condizione di povertà inemendabile o all’impossibilità di soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza in patria, tanto non consentendo di comparare le sue condizioni nel nostro paese con quelle del paese di provenienza.

Si tratta di affermazione, per quanto osservato, corretta in diritto, con la quale i rilievi censori non si sono affatto confrontati.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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