Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17248 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

A.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dall’avv.to Domenico De Chiaro, domiciliato

presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 4456/32/14, depositata in data 9 maggio

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 4456/32/14, depositata in data 9 maggio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da A.F. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 415/1/2012, della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione nei confronti di quest’ultimo, esercente attività di commercio di materiali da costruzione, per il 2006, ai fini Irpef, Irap e Iva, maggiori ricavi non dichiarati;

– in punto di fatto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso l’atto impositivo n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti di A.F. maggiori ricavi, per l’anno 2006, ai fini Irpef, Irap e Iva, quest’ultimo aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Benevento che, con sentenza n. 415/1/2012, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 21.2.2012, atteso che l’avviso di accertamento risultava notificato il 25.07.2011, oltre il termine ultimo del 6.2.2012; 2) avverso la sentenza di primo grado, il contribuente aveva proposto appello riconoscendo la tardività del ricorso e chiedendo la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, per essere incorso in decadenza per cause ad esso non imputabili, costituite da forti nevicate, avvenute in prossimità della scadenza del termine, che avevano reso intransitabili alcune strade della Provincia di Benevento; 3) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’istanza di rimessione in termini, a fondamento del gravame, non essendo stata espressamente proposta nel giudizio di primo grado, sarebbe stata inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ma andava esaminata nel merito in considerazione del deposito, già con il ricorso originario, di documentazione inerente alla non transitabilità di alcune strade della Provincia di Benevento nel periodo in questione; 2) il contribuente non aveva dimostrato il verificarsi della decadenza per cause a lui non imputabili, atteso che le argomentazioni addotte, al riguardo, erano generiche e che la produzione di una mera attestazione del sindaco di Pontelandolfo – comune diverso da quello di (OMISSIS) in cui aveva la sede la ditta ricorrente – a favore di un soggetto terzo, non comprovava la impossibilità di presentare tempestivamente il ricorso che – come eccepito dall’Ufficio – avrebbe potuto anche essere spedito a mezzo servizio postale;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., per non avere la CTR – nel confermare la decisione del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso per tardività – concesso al contribuente la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, ancorchè quest’ultimo avesse dimostrato di essere incorso nella decadenza processuale per una causa ad esso non imputabile, essendosi verificata su tutto il territorio Sannita e, soprattutto nell'(OMISSIS), nella zona di (OMISSIS) e (OMISSIS), una situazione di emergenza e criticità a causa delle abbondanti nevicate che – come attestato dalla certificazione allegata del sindaco del Comune di (OMISSIS) e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avevano impedito al difensore di primo grado (Dott. D.M.G.) di raggiungere il proprio studio ubicato nel Comune di (OMISSIS) (e, in ogni caso, anche le Poste di (OMISSIS), per spedire il plico a mezzo posta) fino al 18.2.2012, dunque oltre il termine ultimo per impugnare l’atto impositivo;

– il motivo è inammissibile;

– in disparte il non avere allegato il ricorrente, in difetto del principio di autosufficienza, gli atti difensivi dei gradi di merito, nelle parti rilevanti, onde consentire a questa Corte di verificare il fondamento della censura, il motivo si profila inammissibile in quanto, pur prospettando una violazione dell’art. 153 c.p.c., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito; in particolare, premesso che per giurisprudenza condivisibile di questa Corte “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17729 del 06/07/2018; nello stesso senso, con riguardo allo stato di salute del procuratore della parte, v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018), nella specie, la CTR – dopo avere sostanzialmente superato il profilo della possibile inammissibilità del gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per non essere stata l’istanza di rimessione in termini espressamente proposta nel giudizio di primo grado, ciò in quanto già con il ricorso introduttivo era stata prodotta documentazione inerente alla non transitabilità di alcune strade della Provincia di Benevento – ha ritenuto, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, che le argomentazioni del contribuente circa il verificarsi della decadenza per cause a lui non imputabili, fossero “assolutamente generiche” e che “la produzione di una mera attestazione del sindaco di (OMISSIS) (comune diverso da quello di (OMISSIS) in cui aveva sede la ditta ricorrente) a favore di un soggetto terzo (qual era il difensore della parte ricorrente) non dimostrava alcuna impossibilità a presentare tempestivamente il ricorso”, tanto più che quest’ultimo come eccepito dall’Ufficio – avrebbe potuto anche essere spedito a mezzo posta; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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