Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17248 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17248

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27889-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA YSER 8,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MARTELLINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE PICA;

– ricorrente –

contro

M.F., D.V.G.A., D.S.L.;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento rigettava, previa riunione, i ricorsi presentati da M.F. avverso due avvisi di iscrizione ipotecaria. La sentenza veniva appellata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello, rilevando l’inesistenza della notifica della iscrizione, atteso che il concessionario alla riscossione non era abilitato alla notifica a mezzo posta della iscrizione ipotecaria. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, avendo il giudice di appello errato nel ritenere l’inesistenza della notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria, in quanto predisposti da soggetto non legittimato, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che la CTR, interpretando in maniera errata la norma di legge, ha escluso, di fatto, il concessionario dalla possibilità di procedere alla notificazione degli atti, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.I motivi di ricorso che per connessione logica, in quanto inerenti alla medesima questione, vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente fondati.

3.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (Cass. n.11708 del 2011, n. 15948 del 2011, n. 14327 del 2009, n. 2288 del 2011, n. 1091 del 2013).

L’affermazione in diritto sui cui si fonda la decisione della CTR contrasta, infatti, con il principio reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015), con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali, ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, seconda parte comma 1 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva di soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto. Tanto trova implicita conferma nel citato art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

3.2.Ne consegue che la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che, come sopra specificato, la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (v. Cass. n. 21558 del 2015).

4. A tali principi non si è uniformata la CTR con la sentenza impugnata, sostenendo che la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 esclude espressamente l’esattore dalla notificazione mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarando conseguentemente l’inesistenza della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in quanto predisposta dal soggetto non legittimato.

5.Per i rilievi sopra espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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