Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17247 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. II, 22/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9235/2005 proposto da:

I.L. (OMISSIS), D.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEGLI

AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato NATALE GAETANO;

– ricorrenti –

contro

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

SANTARONI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEGLIO

Giuseppe;

– controricorrenti –

e contro

C.L. (OMISSIS), I.M.

(OMISSIS), I.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio

dell’avvocato IMPARATO DARIO, che li rappresenta e difende;

– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 3738/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

23/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito l’Avvocato IMPARATO Dario, difensore dei resistenti che ha

chiesto accoglimento delle conclusioni come in atti depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 settembre 1993, I. A. denunciava che una porzione del proprio fondo, sito in (OMISSIS), sulla quale egli aveva concesso ad D.A. e I.L. il permesso di lasciare alcuni animali domestici per una stagione invernale, era sta occupata arbitrariamente e definitivamente dai medesimi; conveniva pertanto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, D.A. e I. L. per sentirli condannare a rilasciare la porzione di fondo detenuta senza titolo ed a risarcirgli i danni da liquidare in un separato giudizio.

D.A. e I.L. si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda: per un verso, l’attore non aveva adeguatamente provato la propria qualità di proprietario e, per altro verso, essi avevano posseduto dal 1954 ed ancora possedevano il fabbricato rurale ed il fondo rustico contrassegnati catastalmente dalle particelle (OMISSIS): chiedevano, pertanto,in via riconvenzionale, che fosse dichiarato il loro acquisto per usucapione delle anzidette particelle.

Nel corso del processo spiegavano intervento volontario C. L., I.M. e I.F., nella loro qualità di eredi di I.V.A., comproprietario del fondo conteso tra le parti.

Esaurita l’attività istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata il 12 febbraio 2002, rigettava le due domande proposte dell’attore, accoglieva la riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti e compensava tra le tutte le parti le spese processuali. Con atto notificato il 25 ottobre ed il 7 novembre 2002, I.A. ha proposto appello avverso detta sentenza deducendo l’erroneità sotto molteplici profili.

D.A. e I.L. si sono costituiti in giudizio, hanno resistito all’appello e ne hanno chiesto il rigetto.

Con sentenza depositata il 29 Dicembre 2004, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma dell’impugnata sentenza, disattesa la riconvenzionale di usucapione, condannava le parti convenute al rilascio della porzione del fondo occupata. Avverso tale sentenza proponevano ricorso D. e I., affidata a due motivi.

Resisteva l’ I.A. mentre non si costituivano le altre parti interessate che bensì costituito procuratore speciale.

I ricorrenti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1158, 1166 e 1167, nonchè vizi di motivazione, premessa l’irrilevanza delle attività esercitate dal rivendicante, contro il possessore che eccepisca l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà in conseguenza della signoria esercitata sulla cosa per oltre di un ventennio, prima del decorso del termine ventennale, rileva come non possa essere attribuita efficacia interruttiva del possesso ad atti diversi da quelli che comportano, per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero da atti giudiziari, siccome diretti ad ottenere ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti dell’usucapiente.

Con il secondo motivo,denunziando violazione dell’art. 115 c.p.c., e vizio di motivazione, si censura la valutazione della Corte laddove ha ritenuto non raggiunta la prova dell’ultraventennale possesso del fondo da parte dei convenuti nell’azione di rilascio.

Tali motivi di ricorso (che appare tempestivamente formulato dovendosi considerare perfezionata la notifica nei riguardi del ricorrente, al giorno 11 febbraio 2005 con il perfezionamento delle formulate formalità previste a carico del notificante a mezzo posta) non appaiono fondati.

Ed invero la Corte partenopea ha ritenuto “non raggiunta la prova certa e tranquillizzante che i coniugi D.- I. abbiano goduto il fondo pacificamente e giuridicamente per almeno venti anni continuativi. Ed ha motivato rilevando bensì che “molti dei testimoni esaminati hanno confermato l’attività di coltivazione dei predetti coniugi”; ma specificando, in primo luogo, che si tratta di riferimento” incapaci di specificare con riferimenti inequivocabili la zona del fondo posseduta”; e comunque inattendibili, sia perchè smentiti da altri testimoni” sia perchè contrastanti da vari elementi di fatto. Tra questi, anche le risultanze della aerofoto grammetria del 1974″ nella quale il fondo si presenta per la sua maggior parte coperto da una folta vegetazione la cui presenza è evidentemente incompatibile con le coltivazioni di ortaggi riferite dai testimoni”. Inattendibilità confermata anche dalla smentita alle deposizioni che hanno riferito di una coltivazione ininterrotta dagli anni 50″; e di non aver mai visto i proprietari del bene; smentita costituita dalla prova dei molteplici interventi attuati “dagli allora proprietari del fondo” (tra cui la concessione, nel 1973 all’Enel di una servitù di elettrodotti con cui il proprietario si impegnava, fra l’altro, al taglio delle piante e dei rami nella misura richiesta per il transito delle condutture. In questo quadro probatorio, anche le altre attività compiute dal proprietario del fondo (la transazione, nel 1977, di una lite col parroco conseguente alla costruzione di una strada sul fondo in questione, le denunzie di successione presentate nel corso degli anni ’80) vengono in considerazione non quali atti interruttivi di un possesso pacificamente esercitato, ma (oltre che come smentita di deposizione testimoniali attestanti l’inerzia dei proprietari succedutisi) come sintomi di equivocità del possesso, inteso come signoria sulla cosa corrispondete all’esercizio del diritto dominicale.

Escluso, pertanto, che la sentenza impugnata sia incorsa nel denunciato errore di diritto (di attribuire efficacia interruttiva di un possesso in atto ad atti di disposizione sul bene compiute dal proprietario), verificata la sussistenza di un percorso argomentativo immune da vizi logico-giaridici laddove il giudice di merito è pervenuto a ritenere non raggiunta la prova del possesso da parte dei coniugi D.- I., riesce inammissibile quella parte del ricorso che si risolve in una mera rilettura alternativa dei fatti e delle emergenze documentali di causa.

Alle reiezione del ricorso segue la condanna da parte ricorrente alla rifusione delle spese del grado come liquidate in dispositivo,anche a favore di I.F. e C.L., il cui difensore, munito di procura ha preso parte alla discussione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rispondere le spese del grado che liquida, in favore di I.A. in Euro 1500,00 per onorari (oltre ad accessori di legge) ed Euro 1.200,00 per spese; in favore di I.F. e B.L. in Euro 1200,00 (oltre ad accessori di legge) e Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA