Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17247 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12723/2019 proposto da:

E.I.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Faà Di Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5398/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

7/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da E.I.E., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, città di Benin City, avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale – nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.

A ragione della decisione, il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria fossero infondate, vuoi perchè il racconto del richiedente – quanto al pericolo di essere vittima di persecuzioni nel proprio Paese di origine o di rimanere esposto ad una grave minaccia per mano degli adepti della setta E., che si erano resi artefici dello sgozzamento di un uomo cui egli aveva assistito – era stato giudicato come contrassegnato da evidenti contraddizioni su aspetti fondamentali, vuoi perchè, secondo le più aggiornate ed attendibili fonti di informazione compulsate, nell’Edo State, sua regione di provenienza, non era presente una situazione di conflitto armato interno, suscettibile di generare un clima di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Ha, inoltre, escluso che sussistessero i presupposti per concedere la protezione umanitaria, non versando il richiedente in patria in una condizione di povertà inemendabile, tale da impedirgli di soddisfare le esigenze primarie di sopravvivenza o di godere dei diritti fondamentali, tanto non consentendo di comparare le sue condizioni nel nostro paese con quelle del paese di provenienza.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di E.I.E. è affidato a due motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa presentando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, al protocollo procedimentale delineato dal comma 5″, della norma evocata, che impone al giudice di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, eventualmente officiosamente acquisite.

Il motivo è inammissibile.

E’ pacifica, e pure di recente ribadita, l’ermeneusi secondo la quale, qualora le dichiarazioni siano considerate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi circa la prospettata esposizione del ricorrente agli atti persecutori tipizzati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, o ai danni gravi contemplati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 6 – 1, n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501 – 01; Sez. 6 – 1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

Al lume di tale indicazione direttiva, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato, va rilevato che i formulati rilievi, lungi dall’illustrare in che cosa si sarebbe concretamente sostanziata l’errata applicazione della norma evocata, si risolvono al più in una mera istanza di rivisitazione della quaestio facti esaminata dal giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01): norma, questa, non evocata nell’articolazione del motivo, limitatosi a denunciare la violazione di legge.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il Tribunale fatto erronea applicazione della norma indicata in riferimento ai parametri interpretativi della stessa.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, citate le fonti qualificate compulsate, riguardanti la situazione del Delta State, regione della quale è tradizionalmente parte l’Edo State, quale luogo di provenienza del richiedente protezione, ha evidenziato come queste non dessero conto di veri e propri conflitti in atto, bensì esclusivamente di alcuni atti di violenza, consistiti, per lo più, in sabotaggi degli impianti petroliferi, come tali non in grado di esporre a pericolo la generalità della popolazione della regione e, comunque, non la vita o l’incolumità del richiedente, che nulla di specifico aveva allegato in ordine ad una sua peculiare condizione di coinvolgimento o esposizione ai menzionati, isolati, atti di violenza.

Donde, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, il ricorrente articola rilievi, peraltro, del tutto generici, rivolti al merito della decisione impugnata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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