Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17247 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22246-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTABELLA

26 B/3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ (OMISSIS) SRL ORA FALLITA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE DE MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVANA RICCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Newcotrading S.r.l. impugnava la comunicazione di iscrizione di ipotecaria, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 per vizi formali, per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per omessa notifica dell’avviso di intimazione, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50. La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto rigettava il ricorso. La società contribuente proponeva appello che veniva accolto dalla CTR della Puglia, che annullava l’atto impugnato per inesistenza della notifica delle cartelle presupposte. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso la società Newcotrading S.r.l., che ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, atteso che la CTR ha omesso di dichiarare l’inammissibilità dei motivi di gravame sollevati per la prima volta dalla (OMISSIS) S.r.l. in appello, circa le presunte irregolarità della notifica della cartella di pagamento, sottesa alla iscrizione ipotecaria impugnata, in quanto effettuata, illegittimamente, a dire della società contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) per irreperibilità assoluta del destinatario.

2.Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, atteso che la CTR, con la sentenza gravata, anzicchè dichiarare l’inammissibilità delle doglianze sollevate tardivamente dall’appellante sulla asserita, nonchè insussistente, illegittimità dell’avviso di accertamento, ha deciso nel merito e ritenuto fondate le doglianze di parte appellante condividendole in toto, giungendo alla erronea conclusione della inesistenza del procedimento di notificazione della cartella in contestazione, incorrendo in vizio di ultrapetizione.

3. I motivi di censura, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

3.1. Il primo motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi di invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. Sez. 6-5 ord. n. 11223 del 2016).

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57, comma 2, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, delle quali deriva il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione (Cass., Sez. 6-5 ord. n. 23587 del 2016).

Ne consegue che, a fronte dell’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, il contribuente può difendersi in appello, laddove abbia dedotto in primo grado la omessa notifica delle cartelle presupposte, eccependo, altresì, la irregolarità del procedimento notificatorio a seguito della produzione in giudizio della relata da parte dell’Agente della riscossione, integrando tale attività una mera difesa o una eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto contestazione delle deduzioni della controparte, senza che venga in tal modo introdotto alcun elemento nuovo di indagine.

3.2. Nella specie, la decisione impugnata appare aderente agli esposti principi, atteso che i giudici di appello non sono incorsi, nell’esaminare le doglianze della società contribuente, nel denunciato vizio di violazione di legge. Al rigetto del primo motivo, consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.

4.Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna Equitalia Sud S.p.A. alla rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.000, per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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