Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17247 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. D.B.G., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria, n. 56, presso lo

studio dell’Avv. Tagliaferri Davide;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA; D.

V.L., P.R., P.G.M., PA.

R. e V.I.; BERNESE Ass.ni s.p.a.; R.A.

M., A.C., C.A. e C.S.;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Latina in data 7

ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. D.B.G.;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. D.B.G., con atto notificato il 2 6 ed il 27 aprile 2010, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina in data 27 ottobre 2009, con cui è stata accolta soltanto in parte l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo sollevata contro il decreto di liquidazione del compenso professionale maturato per la difesa, in un procedimento civile di risarcimento dei danni, di R.A.M. ed altri, ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

che il Tribunale di Latina ha determinato il compenso in complessivi Euro 6.000,00 (di cui Euro 3.900,00 per onorari ed Euro 2.000,00 per diritti), oltre IVA e CAP. che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che con i primi due motivi si censura – sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e della violazione di legge – l’insufficienza del compenso liquidato, perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto della notula presentata dall’Avv. D.B., discostandosi da essa senza darne alcuna motivazione, ed avrebbe violato il principio di inderogabilità del minimo tariffario;

che con il terzo motivo ci si duole della mancata pronuncia sulle spese del procedimento di opposizione;

che il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle spese generali.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 8 febbraio 2011, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., concludendo per l’inammissibilità dei primi due motivi, per l’accoglimento del terzo e per l’infondatezza del quarto.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide solo in parte argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che con riguardo ai primi due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione, va premesso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori – che devono essere liquidati osservando la tariffa professionale (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82) – sono, ex art. 130 del citato D.P.R., ridotti della metà, ove si tratti , come nella specie, di procedimenti civili;

che tanto premesso, è assorbente considerare che l’ordinanza impugnata è – nella parte che qui rileva – così motivata:

“sull’attività espletata quale risulta dalla documentazione prodotta l’onorario e i diritti possono forfettariamente determinarsi in Euro 6.000,00 oltre IVA e cassa”;

che, così motivando, il giudice dell’opposizione è venuto meno all’obbligo di indicare i criteri seguiti nella liquidazione, desumibili dalla tariffa professionale vigente (cfr. Cass., Sez. 3^ pen., 13 gennaio 2009, n. 8840);

che va accolto anche il terzo motivo, per le ragioni indicate nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che il Collegio condivide;

che vale infatti, al riguardo, il richiamo a Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2008, n. 25931, secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2); che è pure fondato il quarto motivo di censura, perchè il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e spetta automaticamente al professionista difensore che ne abbia fatto richiesta nel procedimento di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolte;

che cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Latina, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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