Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17247 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17247 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 7767-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SOCIETA’ TPL TECNOLOGIE PROGETTI LAVORI SPA IN
LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA XX SETTEMBRE l, presso lo studio
dell’avvocato RIGGIO GIANDOMENICO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 12/07/2013

e difende giusta delega a margine;
– controricorrente avverso

-la_ sentenza n_ 244/2008 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RIGGIO che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso previa delibazione della questione
pregiudiziale del giudicato.

MELONI;

4

Svolgimento del processo
La società TPL spa in liquidazione proponeva
ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su
istanza di rimborso degli interessi a lei spettanti
a seguito di ritardato rimborso del credito IVA
relativo agli anni dal 1979 al 1983.
In particolare la contribuente riteneva che
l’Ufficio dovesse pagare oltre alle somme per
crediti IVA maturati e richiesti anche un importo a
titolo di interessi anatocistici in quanto il
rimborso dei crediti era avvenuto tardivamente e
non era stato effettuato il contestuale versamento
degli interessi sulle somme versate, da computarsi
dalla data iniziale di presentazione della
dichiarazione fino alla data effettiva di pagamento
del rispettivo credito annuale IVA. Pertanto sugli

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importi liquidati a titolo di interessi sulle somme
dovute, liquidati separatamente con gli avvisi di
pagamento del 20/12/2005, (quindi dopo un periodo
di 24 anni circa rispetto al capitale) erano
dovuti, secondo la società, gli ulteriori interessi
per compensare l’ultradecennale ritardo del loro
pagamento.
1

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La Commissione Tributaria provinciale di Roma
accoglieva il ricorso con sentenza nr.14/08/08.

Entrate, la Commissione tributaria regionale del
Lazio con sentenza nr.244/28/08, depositata in data
15/12/2008, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo dovuti gli interessi sugli interessi
maturati alla data dei rimborsi e liquidati dopo
alcuni decenni.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con un motivo.
La società contribuente ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso la

Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle

ricorrente Agenzia delle Entrata lamenta violazione
e falsa applicazione dell’art.324 cpc, 2909cc in
relazione all’art. 1283 cc in relazione all’art.
360 I comma nr.3 cpc perché i giudici di appello
hanno ritenuto dovuti gli interessi sugli interessi
già scaduti (anatocistici) relativi al periodo tra
2
V/\

il

90

giorno

successivo

a

quello di presentazione della dichiarazione e la
data di emissione degli ordinativi di pagamento
della sorte capitale e così facendo hanno violato
il giudicato già formatosi tra le stesse parti in

della CTP di Roma in data 28/8/1998.
La ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato
di avere espressamente eccepito il giudicato
nell’atto di appello ed ha trascritto il motivo di
appello proposto in secondo grado. Ciò nonostante,
la CTR ha confermato la sentenza di primo grado
senza nulla motivare in ordine al giudicato già
formatosi tra le parti sul punto.
Il motivo proposto è inammissibile. Infatti la
ricorrente avrebbe dovuto lamentare l’omessa
pronuncia da parte della CTR ai sensi dell’art. 360
nr.4 cpc e non la violazione di legge ex art. 360
nr.3 cpc.

ordine alla medesima questione con la sentenza

A tale proposito, secondo il costante orientamento
della Corte, in tema di erronea individuazione del
motivo di ricorso e sue conseguente è stato
affermato da Sez. 3, Sentenza n. 7268 del
11/05/2012) che: “Il rapporto tra le istanze delle
parti e la pronuncia del giudice, agli effetti
3

M

dell’art.

112,

cod.

proc.

civ.,

può

dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il
giudice omette del tutto di pronunciarsi su una
domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di
nullità della sentenza per “error in procedendo”,

n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si
pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza
prendere in esame una o più delle questioni
giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di
quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un
vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai
sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
L’erronea

sussunzione nell’uno piuttosto

che

nell’altro motivo di ricorso del vizio che il
ricorrente
legittimità,

intende

far valere

in

sede

l’inammissibilità

comporta

di
del

ricorso.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato

censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360,

inammissibile e l’Agenzia condannata al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

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e
ricorso,
il
Dichiara inammissibile
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che si liquidano in e 7.000,00.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2013
Il Presidente

Il consigliere estensore

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