Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17246 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11553-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

al ricorso, dall’Avvocato Manuela Agnitelli, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

12, è domiciliato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 5365/2019, depositato il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.S. ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS), suo Paese di origine, nel 2016, per il timore delle conseguenze cui sarebbe andato incontro per il rifiuto di entrare a far parte del corpo dei (OMISSIS), alle dirette dipendenze dell’ex Presidente J., incaricato di procedere alla cattura degli oppositori del regime.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare, ha evidenziato: come i fatti narrati dal richiedente – sorretti, peraltro, da un documento attestante la sua ricerca internazionale di dubbia veridicità – non fossero riconducibili ad alcuno degli atti di persecuzione disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8; come non fosse da procedersi ad alcun approfondimento istruttorio, funzionale all’inquadramento in uno dei danni gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), della temuta carcerazione, in ipotesi di rientro in patria, per la sua pregressa militanza nell’esercito (OMISSIS) durante il regime di J., in ragione della scarsa credibilità del suo racconto; come fosse esclusa, sulla base delle attendibili fonti qualificate compulsate, l’esistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; come il postulante non avesse neppure specificamente allegato situazioni denotanti ragioni di fragilità individuale atte a comportare, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti primari, ovvero una condizione di sua effettiva integrazione nel paese ospitante.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno è comparsa in giudizio ma non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954), come modificata dal Protocollo di New York del 1967 (ratificato dalla L. n. 848 del 1967), dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Convenzione universale dei diritti dell’uomo, e la mancata valutazione contestualizzata delle dichiarazioni dell’asilante, oltre che il mancato esame di specifici documenti.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato affermando che, anche prescindendo dalla loro credibilità, i fatti riferiti dal richiedente non evocavano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra.

La suddetta affermazione, che costituisce il nerbo della statuizione e risulta del tutto corretta in diritto, è stata contrastata dal ricorrente o offrendo un’alternativa lettura delle fonti di prova oppure confondendo gli atti di persecuzione, siccome disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 con i trattamenti inumani o degradanti, cui in ipotesi, il richiedente potrebbe essere sottoposto in (OMISSIS) in ipotesi di rimpatrio, suscettibili di integrare le forme di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Ne viene che i rilievi sul punto sono inammissibili, tali essendo, alla stregua del diritto vivente, quelli che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirino, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492) o che pretendano di far valere il vizio motivazionale, mediante il confronto con le risultanze processuali, evocando il semplice difetto di “sufficienza” argomentativa (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14, lett. a) e b), e artt. 1, 3, 6, 9 e 18 CEDU, e il vizio di omessa motivazione in punto di danno grave integrante il presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice in ordine alla verifica della situazione attuale del (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Il diniego di concessione della protezione sussidiaria, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. a) e b) sull’assunto del richiedente che la sottoposizione, in ipotesi di rimpatrio, ad un processo, con conseguente detenzione, facesse paventare in suo pregiudizio danni gravi, suscettibili di integrare i requisiti per godere della protezione sussidiaria, è stato fondato sull’apprezzamento del difetto di credibilità del richiedente stesso, che aveva, persino, prodotto a sostegno del pericolo allegato un documento stimato come non veridico.

Si tratta di autonoma ratio decidendi della statuizione impugnata che non è stata specificamente contrastata dal ricorrente, il quale si è limitato a dolersi della mancata attivazione del potere di implementazione officiosa istruttoria incombente sul giudice di merito; il quale, invece, come correttamente osservato dal Tribunale, ove il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, abbia esito negativo, non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso (Sez. 1, n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571; Sez. 6 – 1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 01).

Il Tribunale, peraltro, ha pure proceduto all’accertamento officioso richiesto, evidenziando come nel dicembre 2017 lo Human Rights Watch abbia annunciato come in (OMISSIS) sia stata progettata una commissione per la verità e la riconciliazione con il compito di documentare gli abusi commessi durante il ventennio della dittatura di J.. Tale circostanza depone, invero, per l’insussistenza del timore nutrito dal richiedente di essere sottoposto alla pena capitale ovvero a trattamenti inumani in caso di rimpatrio e rende, di contro, plausibile che gli accertamenti di sue eventuali responsabilità siano compiuti nel rispetto dei diritti umani.

L’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, in ordine a quanto desunto dalle fonti qualificate circa la situazione di avviata democratizzazione di tutti i settori della vita pubblica attualmente in (OMISSIS), integra, poi, una valutazione di fatto non suscettibile di essere rimessa in discussione mediante il mero richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice stesso, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione. Le predette censure non sono, infatti, consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione quanto al diniego della protezione umanitaria. Richiamando il parametro interpretativo offerto da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, deduce che il Tribunale, riscontrato il grave pericolo per la vita e l’incolumità cui il richiedente aveva narrato di essere rimasto esposto in (OMISSIS), avrebbe dovuto oltretutto specificamente valutare la documentazione comprovante l’avvenuta integrazione socio lavorativa nel paese ospitante.

Le argomentazioni cui la doglianza enunciata è affidata sono generiche, perchè articolate attraverso la formulazione di copiosi riferimenti giurisprudenziali, senza la benchè minima, precisa, indicazione di specifici e concreti profili di vulnerabilità individuale, attinenti anche alla pregressa condizione di vita nel paese d’origine, così da consentire la necessaria comparazione tra quest’ultima e quella raggiunta nel paese ospitante, come richiesto dal diritto vivente ai fini della valutazione da compiersi in funzione della concessione del permesso per ragioni umanitarie (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Va, inoltre, per mera completezza, ribadito, trattandosi di profilo latamente evocato dalla ricorrente, che l’attenuazione del principio dispositivo, che si registra nella materia della protezione internazionale, comporta che il dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice non esime il richiedente protezione dall’onere di adeguatamente circostanziare l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (Sez. 1-, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166).

Giova, infine, rammentare che, per quanto insegnato dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Difetti argomentativi che di certo non inficiano il decreto impugnato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.l doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA