Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17246 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15025/2014 R.G. proposto da:

La Nuova Bevanda srl in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Raffaele Marsiglia, con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 92

presso lo studio dell’avv. Antonio Leggio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 622/1/13, depositata il 9 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 622/1/13, depositata il 9 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da La Nuova Bevanda srl unipersonale avverso la sentenza n. 537/23/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2007.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che le eccezioni, riproposte con il gravame dalla società contribuente, di invalidità dell’atto impositivo impugnato non erano fondate, con specifico riguardo alla ripresa relativa al conto clienti c/anticipazioni, alla permanenza dei verificatori presso la sede aziendale oltre il termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, alla mancata tenuta del registro dei beni ammortizzabili ed alle ulteriori contestazioni afferenti la contabilità aziendale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, poichè la CTR ha ritenuto infondata la sua eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento impugnato a causa della permanenza dei verificatori presso la sua sede aziendale oltre il termine previsto dall’evocata disposizione legislativa statutaria.

La censura è infondata.

Va ribadito che “In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (Cass., n. 10481 del 27/04/2017, Rv. 643963 – 01) e che “In tema di verifiche tributarie, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; nè, in materia, assumono ancora rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte – come il D.M. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice” (Cass., n. 11878 del 12/05/2017, Rv. 644117 – 01).

La sentenza impugnata si è chiaramente uniformata a tali principi di diritto, sicchè non merita cassazione sotto questo profilo.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, poichè la CTR ha validato la metodologia accertativa c.d. “induttiva pura”, pur nell’assenza dei relativi presupposti normativi.

La censura è infondata.

Bisogna anzitutto ribadire in premessa che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchè l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva “ex se” come violazione di legge, ma refluisce in un errore sull’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ (Cass., n. 6861 del 08/03/2019, Rv. 653077 – 01).

Il che consente in primo luogo di affermare l’infondatezza dei rilievi della ricorrente attinenti appunto alla qualificazione giuridica dell’avviso di accertamento de quo data dal giudice tributario d’appello.

Ciò posto e quindi residuando alla ricorrente esclusivamente la possibilità di censurare la sentenza impugnata sul punto decisionale in oggetto solo in termini di vizio di attività o di motivazione, come pure con la censura in esame la ricorrente medesima ha fatto, va comunque rilevato che tali vizi non sussistono.

La CTR campana infatti ha puntualmente argomentato in ordine alla metodologia accertativa adottata dall’agenzia fiscale, con ampie e precise considerazioni sia in relazione agli argomenti presuntivi addotti sia in relazione alle difese della società contribuente.

In particolare il giudice tributario d’appello ha sottolineato la gravità delle irregolarità contabili riscontrate dai verificatori, che perciò ha ritenuto legittimare il ricorso alla metodologia “induttiva pura”, peraltro osservando che la stessa risulta suffragata dalle indagini bancarie, senza che esse abbiano trovato un puntuale riscontro difensivo.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3,6, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, poichè la CTR ha rigettato la sua eccezione, ribadita con il gravame, di infondatezza delle pretese creditorie erariali con specifico riguardo alla ripresa relativa al conto “clienti c/anticipi”.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Va ribadito in primo luogo che:

– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);

– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

Quindi la censura risulta anzitutto inammissibile nella parte in cui, utilizzando il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mira in realtà a chiedere a questa Corte un sindacato non sull’interpretazione/applicazione di norme di diritto, bensì sulle valutazioni fattuali/di merito del giudice tributario d’appello.

Peraltro la critica de qua è comunque palesemente infondata, sotto ogni profilo.

La CTR campana infatti, con puntualità, ha sull’eccezione in esame affermato “..come emerge dal processo verbale di constatazione, l’analisi del bilancio di verifica esibito dalla parte ha evidenziato un saldo della scrittura sistematica di natura finanziaria, indicato con segno negativo tra gli elementi dell’attivo dello stato patrimoniale, per un importo pari ad Euro 1.295.592… i militari osservavano ulteriormente che il conto in esame è stato aperto nel 2007 ed è stato poi contabilmente alimentato nel corso della medesima annualità attraverso una serie di contropartite indicate come versamenti su conti correnti bancari del contribuente in verifica: alcune annotazioni riportano nella sezione “dare” accreditamenti a favore di istituti di credito e nella sezione “avere” addebitamenti nei confronti del conto clienti c/anticipazione. Inoltre la parte interessata ha ulteriormente dichiarato che le annotazioni contabili sono riconducibili a clienti che anticipano finanziariamente il costo di future forniture a loro favore e che, comunque, non era in grado di fornire precisi chiarimenti in ordine all’individuazione nominativa degli stessi clienti. Pertanto, legittimamente l’amministrazione finanziaria ha agito per il recupero delle somme in contestazione (convertite in corrispondenti ricavi) tenuto anche conto della circostanza che la società contribuente non ha provveduto a consegnare o ad esibire la documentazione bancaria in grado di vincere la presunzione legale a sè sfavorevole”.

Tale motivazione all’evidenza soddisfa lo standard del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014), spiegando in modo chiaro e puntuale quali contestazioni sono state mosse in sede di verifica dall’agenzia fiscale e quali, non idonee, difese sono state addotte dalla società contribuente.

Di conseguenza ed in coerenza, il giudice tributario d’appello ha accertato in fatto la fondatezza delle pretese erariali in parte qua e tale giudizio non è ulteriormente revisionabile in questa sede.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 435 del 2001, artt. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, poichè la CTR ha ritenuto la fondatezza delle pretese erariali relative alla ripresa per deduzione di ammortamenti su beni immateriali.

La censura è infondata.

Pur vero che con la prima disposizione legislativa evocata si è resa non più obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili prevista in linea generale per le imprese in contabilità ordinaria (quale era sicuramente la società verificata) dalla seconda disposizione legislativa evocata, tuttavia le affermazioni della CTR campana sulla questione devono essere considerate nel loro complesso e dalle stesse emerge quindi con sufficiente chiarezza che il giudice tributario d’appello ha comunque valutato la possibilità di “contabilizzazione alternativa” data dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 12.

La CTR infatti, previamente dato atto dell’eccezione/motivo di appello circa la non obbligatorietà del registro contabile de quo, ha tuttavia sul punto rilevato che dal PVC emergeva che “la parte non ha mai esibito il registro dei beni ammortizzabili.. nonchè i relativi piani di ammortamento, atteso che tali elementi non risultano evidenziati nè sul libro degli inventari nè su altra scrittura acquisita agli atti della verifica”.

In tal modo il giudice tributario d’appello ha dunque accertato in fatto la mancata prova, da parte della società contribuente, delle “modalità alternative” di contabilizzazione consentite dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 12, e certamente tale giudizio non è soggetto a “revisione” in questa sede.

Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 ss., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, poichè la CTR ha ritenuto fondata la ripresa fiscale per costi di carburanti/lubrificanti. La censura è inammissibile.

Va ribadito che il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non consente di denunciare avanti a questa Corte se non vizi di interpretazione/applicazione di norme di diritto e certamente non le valutazioni di fatto/merito del giudice di appello (v. la giurisprudenza già sopra citata).

E non è dubbio che la censura de qua collida con tale fermo indirizzo giurisprudenziale e quindi con i limiti del giudizio di legittimità, per quanto riguarda gli errores in judicando.

Vi è infatti stata su questo punto decisionale una precisa ed articolata argomentazione della CTR campana, la quale ha, nella sostanza, accertato – in fatto – la mancanza di prova contabile dei costi in questione.

Per le considerazioni che precedono, nemmeno tale giudizio M= può essere revisionato in questa sede.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante l’inammissibilità, per tardiva notificazione, del controricorso agenziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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