Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17246 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19232-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CONTI

ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO RONCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

C.T. impugnava una cartella di pagamento riguardante l’iscrizione a ruolo a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis della dichiarazione mod. Unico 2006, che aveva dato esiti di recupero credito di imposta per incrementi occupazionali, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, non indicato in dichiarazione nella apposita sezione del Quadro R.U. La CTP di Pescara rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dal contribuente, il quale osservava che, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, l’omissione era stata sanata con la presentazione della dichiarazione cartacea del quadro R.U..

La CTR dell’Abruzzo accoglieva l’appello, annullando la cartella di pagamento.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un motivo. Ha resistito con controricorso C.T., che ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis e del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare il principio secondo il quale l’esistenza di un errore formale, quale la mancata indicazione in dichiarazione del credito opposto in compensazione, non imporrebbe di rispettare i termini per la rettifica della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis sostenendo testualmente che: “nel caso di specie viene in rilievo un errore formale che non ha alcuna rilevanza ai fini di una incidenza sostanziale sull’imponibile soggetto a tassazione e della relativa imposta che ne scaturisce”.

2. La censura è manifestamente infondata.

La vicenda in esame riguarda il recupero di un credito di imposta per incremento occupazionale L. n. 388 del 2000, ex art. 7 riconosciuto legittimo dall’Ufficio, regolarmente compensato, ma non indicato dal contribuente nel Quadro R.U. della dichiarazione.

Il controllo della dichiarazione evidenziava che il contribuente aveva effettuato compensazioni che non trovavano alcuna fonte nella dichiarazione presentata, non avendo egli compilato l’apposita sezione della dichiarazione destinata alla indicazione dell’esistenza, della fruizione, del riporto di crediti di imposta (Quadro R.U.).

Si legge nella sentenza impugnata, ma è circostanza non contestata, che il contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, sanava l’omissione con la presentazione cartacea del Quadro R.U..

2.1.Nella specie, la questione all’esame della Corte inerisce l’efficacia della suddetta rettifica, in ipotesi di non contestazione della legittimità del credito di imposta portato in compensazione, laddove il contribuente abbia provveduto alla correzione con dichiarazione cartacea oltre il termine indicato nel D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis per la compilazione della dichiarazione integrativa.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: “In tema di imposte sui redditi, la rettifica, con cui il contribuente modifichi la base imponibile, è ammissibile solo entro il termine della presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, mentre sono sempre emendabili, anche in sede contenziosa, gli errori meramente formali, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta” (Cass., n. 20415 del 2014; Cass., n. 5825 del 2012). Ciò in quanto: a) la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati riferiti; b) un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., comma 1 (Cass. 2226 del 2011, Cass. n. 1707 del 2007, Cass. 22021 del 2006, Cass. S.U. n. 17394 del 2002, Cass. n. 15063 del 2002).

2.2.In particolare, questa Corte, con sentenza n. 20415 del 2014, ha precisato che: “In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione – fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2 – solo nell’ipotesi in cui si tratti di correzioni di “errori od omissioni” di carattere meramente formale, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta”.

3. Nella specie, la decisione impugnata ha fatto buon governo degli esposti principi, in quanto la omessa indicazione nel Quadro R.U. di un credito di imposta, riconosciuto dall’Ufficio e regolarmente compensato, costituisce un errore meramente formale, non essendo in contestazione il diritto del contribuente di usufruire del credito di imposta, con la conseguenza che tale errore poteva essere emendato anche oltre i termini di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

Il ricorso va conseguentemente rigettato. Tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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