Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17246 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17246 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 545-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LA A&M REISESTUDIO TOURISTIC SERVICE;

intimato

avverso la sentenza n. 181/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 05/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/07/2013

A

udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

1

Svolgimento del processo

La società A&M Reisestudio Touristic service

operator presentava ricorso avverso il diniego di
rimborso richiesto dalla medesima avente ad oggetto
l’IVA versata per l’anno 2001, davanti alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che lo
accoglieva con sentenza 45/32/2005.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale del
Lazio, con sentenza nr.181/36/07 depositata in data
5/11/2007, confermava la sentenza di primo grado e
rigettava l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.

esercente attività di agenzia di viaggi e tour

La società contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico

motivo di ricorso la ricorrente

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.74 ter e 38 ter DPR 633
del 26/10/1972 in riferimento all’art. 360 comma
1

n

l n.3 cpc in quanto

la CTR ha ritenuto

che la società avesse diritto al rimborso
richiesto, in violazione della specifica
disciplina ad hoc vigente per le agenzie di
viaggio e turismo di cui all’art. 74 ter DPR

Il motivo è fondato e deve essere accolto. La
predetta normativa prevede infatti che tutte le
operazioni effettuate dall’agenzia di viaggio
siano considerate come una prestazione unica e
pertanto, conformemente a quanto sostenuto dalla
ricorrente Agenzia, non è ammessa la detrazione
dell’imposta relativa ai costi sostenuti dalle
agenzie

di viaggio

per l’acquisizione presso

terzi dei beni e dei servizi destinati ad essere
forniti ai singoli viaggiatori.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto e la resistente condannata alle spese
del giudizio di legittimità secondo il criterio
della soccombenza. La causa può essere decisa
nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo
ulteriori accertamenti in punto di fatto, con
rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono
giusti motivi per compensare fra le parti le
spese del giudizio di merito.

2

633/1972.

ZtSF.NTF,
N. 131

REG7STRAZ:ONE,
_

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito
e condanna A&M Reisestudio Touristic Service al

che si liquidano in 1.500,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del giudizio di legittimità

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